Indice dei contenuti
La decisione del Tribunale di Termini Imerese (sent. n. 312 del 19 aprile 2022) sull’impugnazione di alcune delibere condominiali aventi ad oggetto l’approvazione dei rendiconti e la costituzione di fondi cassa diviene sede per sanzionare esemplarmente il condominio che non partecipa al procedimento di mediazione, svilendo le funzioni deflattiva dell’istituto.
La mediazione e le controversie in materia condominiale
La mediazione è un procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie introdotto nell’ordinamento con il d.lgs 28/2010, il quale individua alcune materie per le quali l’avvio di tale procedimento è obbligatorio prima dell’instaurazione della controversia innanzi al giudice.
Tra i casi in cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità vi è la materia condominiale. In tema di mancata partecipazione alla mediazione, l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010, obbliga la parte non diligente al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Peraltro, un crescente orientamento giurisprudenziale ritiene che la sanzione pecuniaria sia addebitabile all’Amministratore di condominio ove risulti che la mancata comparizione sia dipesa da un fatto attribuibile al professionista.
Leggi anche: LA MEDIAZIONE IN CONDOMINIO IN CASO DI CONTROVERSIE: ECCO COME FUNZIONA
Il caso al vaglio del Tribunale
Un proprietario citava in giudizio il proprio condominio, deducendo l’invalidità delle deliberazioni assunte dall’assemblea. Per tutta risposta, il Condominio – sottovalutando la lite – si costituiva in giudizio tardivamente eccependo la nullità della notifica della citazione e l’infondatezza delle domande avverse.
L’eccezione di nullità dell’atto di citazione si rivelava meramente pretestuosa ed il Giudice riscontrava la prova dell’avvenuta notifica
La condotta scorretta del condominio
Passando al merito, il Giudice riteneva di accogliere in toto le domande dell’attore, sottolineando la genericità e la mancanza di supporto probatorio delle difese svolte dal convenuto.
A determinare, però, l’aggravio della posizione del condominio era la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Tale mancata partecipazione viene letta dal giudice di merito come un comportamento scorretto, idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale evitabile in un contesto giudiziario saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi.
Le sanzioni pecuniarie adottate per sanzionare il comportamento del convenuto
Secondo il giudice, poi, l’immotivata mancata partecipazione alla mediazione contribuiva a costituire piena prova delle doglianze esposte dall’attore.
Per sanzionare il convenuto il Giudice, quindi, disponeva la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, la condanna ex art. 96 c.p.c. al versamento di € 2.000,00 in favore dell’attore per lite temeraria, nonché alla refusione delle spese di giudizio ed onorari professionali.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.