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Il condominio che non partecipa all’incontro di mediazione, per scelte assunte personalmente dall’amministratore, anziché per una determinazione dei condomini, non risponde di eventuali condanne ma rimane l’esclusiva responsabilità dell’amministratore è quanto affermato dal Tribunale di Palermo, sentenza del 17.03.2022.
Il caso
Nella fattispecie in esame si discuteva della mancata partecipazione del condominio all’incontro di mediazione previsto dalla legge una controversia relativa all’impugnazione di una delibera assembleare.
L’amministratore, infatti, nonostante fosse stato debitamente convocato nel rispetto delle regole tecniche, non avvisava i condomini e, per sua libera scelta, si determinava nel senso di non partecipare all’incontro.
Nel successivo giudizio di merito, il giudice, respingendo la domanda, ha altresì escluso che il condominio convenuto potesse essere condannato al pagamento delle sanzioni ex art. 8, d.lgs. n. 28/2010, in quanto deliberatamente tenuto all’oscuro dall’illecito comportamento dell’amministratore: unico soggetto che, invece, deve risponderne in altra sede ed in persona propria.
Il dovere d’informazione incombente sull’Amministratore di Condominio
Tra i vari doveri che gravano sull’amministratore di condominio vi è altresì quello di comunicare all’assemblea senza indugio notizia all’assemblea dei condomini qualsiasi citazione o provvedimento che gli sia pervenuto avente contenuto esorbitante rispetto alle sue attribuzioni.
In ogni caso, il dovere di tempestiva comunicazione è limitata, come vista, alle ipotesi in cui si faccia riferimento a questioni che escono dai compiti all’amministratore affidati dal legislatore dall’art. 1129 e 1130 c.c.
La ragion d’essere di tale obbligo risiede anche nella circostanza per la quale l’amministratore è l’unico soggetto al quale possono essere indirizzate le notifiche destinate al condominio, tanto al suo domicilio fisico (qualora il Condominio non sia dotato di servizio di portierato) quanto al suo domicilio digitale (che coincide con quello dell’amministratore).
In caso di mancata comunicazione, risponde l’Amministratore di Condominio
L’attore chiedeva, giusta la mancata partecipazione del condominio all’incontro di mediazione, che l’ente di gestione fosse condannato, ex art. 8, d.lgs. n. 28/2010, “al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Il Tribunale di Palermo, tuttavia, ha ritenuto di non poter condannare il condominio poiché la mancata partecipazione alla procedura di mediazione era ascrivibile esclusivamente a fatto dell’amministratore e, dunque, solo quest’ultimo poteva essere condannato.
La mancata comunicazione delle azioni contro il Condominio come motivo di revoca?
Nel caso in cui l’Amministratore non rispetti i doveri sullo stesso gravanti per legge, i condomini, o anche alcuni di essi, potranno agire in via giudiziale affinchè questi sia revocato.
L’azione di revoca, infatti, presuppone una giusta causa per far venir meno il rapporto contrattuale in essere.
Tra i vari motivi di revoca, la legge contempla espressamente la possibilità che l’amministratore sia revocato in caso di omessa comunicazione all’assemblea dei condomini della ricezione di un atto di citazione o un provvedimento amministrativo che eccede l’esercizio delle sue funzioni.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.