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La vicenda. L’opposizione al pagamento di circa 3.500,00 euro a titolo di oneri condominiali finisce avanti la Corte di Cassazione, cui viene chiesto di riformare le sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale di Pescara che, tra l’altro, avevano ritenuto legittima l’emissione del decreto ingiuntivo, nonostante l’assemblea non avesse approvato il piano di riparto.
A parere del condomino ricorrente, infatti, l’ingiunzione «…non si fondava sulla ripartizione delle spese risultanti dal bilancio consuntivo approvato dall’assemblea», con conseguente violazione degli articoli 1130 e 1135 del Codice Civile e dell’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione.
La funzione del decreto ingiuntivo per il recupero dei crediti
Il legislatore ha messo a disposizione del condominio un efficacissimo strumento per il recupero del credito verso i singoli proprietari, ossia il decreto ingiuntivo disciplinato dall’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
L’ingiunzione è caratterizzata dalla cosiddetta “provvisoria esecutività”, che consente di procedere immediatamente con il pignoramento a carico del condomino, senza dover attendere lo spirare del termine di quaranta giorni entro cui è ammessa l’opposizione.
Tale peculiarità, tuttavia, dipende dai documenti che il condominio produce in giudizio a dimostrazione del credito.
Nell’ipotesi in cui, oltre ai bilanci consuntivo e preventivo e alla relativa delibera di approvazione, sia allegato lo stato di riparto delle somme a carico di ciascun condomino, il decreto sarà, per l’appunto, provvisoriamente esecutivo.
Peraltro, è necessario che l’assemblea si esprima specificamente sul riparto delle spese a carico dei singoli condomini, e non soltanto sui bilanci, poiché l’approvazione di questi ultimi non comporta di per sé l’approvazione del primo.
Al contrario, ove non sia stato approvato il piano di riparto, ma solo i bilanci, il decreto non potrà essere provvisoriamente esecutivo (Cassazione Civile, sentenza 24957/2016).
Una situazione, peraltro, più frequente di quanto si creda dal momento che, ad esempio, nel caso di opere straordinarie il preventivo è solitamente ripartito dall’amministratore in un momento successivo all’assemblea in cui si vota l’avvio dei lavori, ed è altresì comunicato alla compagine senza indire una nuova assemblea per la sua specifica approvazione.
Peraltro, al fine di ottenere la provvisoria esecutività è comunque necessario produrre la specifica delibera, non essendo sufficiente la presunzione che l’assemblea fosse a conoscenza del riparto in quanto già allegato all’avviso di convocazione (Tribunale di Aosta, sentenza 28.5.2014).
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La sentenza
Muovendo da tali premesse il motivo di doglianza non può che essere rigettato (Corte di Cassazione, sentenza 920/2022).
La Suprema Corte osserva, infatti, che «L’art. 63 disp. att. cod. civ. condiziona la possibilità dell’amministratore del condominio di ottenere ingiunzione immediatamente esecutiva, per il pagamento dei contributi dovuti dai partecipanti, all’esistenza di uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall’assemblea, ma non osta a che l’amministratore medesimo, in difetto di detta condizione, possa richiedere ed ottenere decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo, per il pagamento di quei contributi» (Cassazione Civile, sentenza 1357/1977).
Detto in altri termini, «In tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di revoca dell’ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa, la mancata approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall’assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino».
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.