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Il Decreto Milleproroghe fa slittare ancora i termini della normativa antincendio per l’adozione di un decreto interministeriale circa la mitigazione del rischio tramite lavori di adeguamento.
In particolare, per quanto riguarda le scuole, l’obbligo di adeguamento slitta ora al 2024.
Proroga della normativa antincendio per scuole e asili nido
Il Decreto Milleproroghe, pubblicato dopo la conversione in legge, ha posticipato ancora una volta i termini per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido.
La proroga per quanto riguarda la normativa antincendio stabilisce che scuole e asili nido avranno due anni di tempo in più per adeguarsi e fa slittare il termine dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024.
Essa riguarda tutti gli edifici i cui locali sono adibiti a scuola, e quindi asili, scuole elementari, medie e superiori, nonché strutture nelle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale.
Per quanto concerne gli asili nido in particolare, il differimento degli adeguamenti interessa gli asili nido con oltre 30 persone presenti, che dovrebbero adeguarsi alla Regola tecnica verticale, contenuta nel DM del 16 luglio 2014.
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Normativa antincendio: una storia di proroghe continue
Tale proroga della normativa antincendio è solo l’ultima di una lunga serie.
La normativa antincendio per le scuole è regolata dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992 sulle “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” e dal Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015 sulle “Norme tecniche di prevenzione incendi”, successivamente integrato dal D.M. del 7 agosto 2017 “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche”.
Per molti anni i termini per l’adeguamento sono stati posticipati.
Un nuovo Decreto Ministeriale del 12 maggio 2016 aveva stabilito che le scuole avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa nel 1992 entro l’agosto del 2016 e un altro del 21 marzo 2018 aveva previsto un percorso di adeguamento prioritario per le scuole, ma in realtà sono stati poi decisi ulteriori slittamenti tramite norme ad hoc fino a oggi.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.