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Quella delle norme di sicurezza sul posto di lavoro è da sempre una delle tematiche più discusse all’interno degli ambienti aziendali e non solo. Battaglia principe del sindacato, materia di legiferazione per politici e amministratori, la tutela degli addetti alla professione è un ambito su cui si sono scontrate generazioni di professionisti, imprenditori, giuristi e accademici.
Norme antincendio, come cambiano con l’entrata in vigore dell’ultimo decreto
Nello specifico, la progettazione delle norme antincendio è tornata ad occupare le pagine di quotidiani e agenzie di stampa per le nuove regole che si apprestano ad entrare in vigore in tutta Italia. Saranno valide per i luoghi ritenuti a basso rischio, mentre continueranno ad applicarsi le norme risalenti all’agosto 2015 negli ambienti in cui si svolgono attività considerate di maggiore pericolosità.
L’approvazione del nuovo decreto e la sua entrata in vigore si inseriscono in un contesto normativo già regolato da due precedenti leggi dello Stato. Entrambe risalgono al settembre del 2021 e sono state introdotte nel nostro ordinamento con altrettanti decreti ministeriali.
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Regole e leggi per il rispetto della normativa antincendio sul luogo di lavoro
Con la convalida del primo (1° settembre 2021), l’intento era quello di introdurre dei criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti lavorativi e delle attrezzature antincendio, con l’individuazione di una figura specializzata denominata “tecnico manutentore qualificato“;
Con il secondo (2 settembre 2021), il legislatore ha voluto specificare le indicazioni generali sulla gestione dei luoghi di lavoro, sia in fase di esercizio che in emergenza, con una sezione dedicata al servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Con il nuovo intervento normativo, cambiano i parametri per i luoghi a basso rischio, che ricordiamo essere quelli in cui non vengono trattati materiali pericolosi. In queste aree l’affollamento dei lavoratori deve rimanere sotto i 100 occupanti, i lavoratori devono operare in una superficie complessiva fino a 1000 metri quadri e piani di lavoro situati ad una quota compresa tra i -5 e i 24 metri di altezza.