Indice dei contenuti
Il caso interessa un dibattimento del Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, in cui si è cercato di dimostrare la nullità di un mutuo ipotecario per opporsi al decreto ingiuntivo.
Il Magistrato con sentenza 6533 del Tribunale di Milano ha negato la nullità dei contratti di mutuo ipotecari e chirografari sia per applicazione di interessi anatocistici sia per indeterminatezza e ha determinato la legittimità del contratto di mutuo utilizzato per sanare posizioni debitorie pregresse.
La sentenza è stata emessa a fine di un procedimento giudiziale di opposizione a decreto ingiuntivo, che riportava ben tre motivi di contestazione:
- nullità o parziale dei contratti di mutuo ipotecario e chirografario conseguente all’applicazione di interessi anatocistici;
- nullità dei contratti di mutuo ipotecario e chirografario per indeterminatezza;
- nullità del contratto di mutuo ipotecario se utilizzato per scopi diversi da quelli produttivi a cui è vincolato o per ripianare debiti pregressi.
Vediamo i tre motivi di contestazione e la decisione finale del Tribunale civile di Milano.
Leggi Anche: IL MERCATO DEI MUTUI DOPO IL RIALZO: COME CAMBIA LO SCENARIO
Nullità mutuo ipotecario per interessi anatocistici
Il Giudice ha negato la nullità parziale dei contratti di mutuo ipotecario e chirografario se conseguenza dell’applicazione di interessi anatocistici.
La sentenza milanese ha rilevato “la mancata allegazione di alcun fatto specifico dal quale desumere l’applicazione di interessi anatocistici”.
La mancata prova di specifici elementi di fatto da cui ricavare oggettivamente l’eventuale esistenza di interessi anatocistici ha condotto a non disporre alcuna verifica istruttoria.
Nullità mutuo ipotecario per indeterminatezza
La stessa sentenza 6533 ha negato la nullità per indeterminatezza, per la mancata allegazione dei motivi provanti la presunta indeterminatezza che avrebbe afflitto i mutui conclusi con la Banca opposta.
In particolare il Magistrato ha anche chiarito che “la circostanza che non sia stata specificamente allegata, né provata l’invalidità dei contratti oggetto di contestazione determina il rigetto della eccezione nullità per essi eccepita”.
Nullità del mutuo ipotecario per utilizzo differente da quello produttivo
In conclusione, la sentenza solleva il caso di presunta nullità del contratto di mutuo ipotecario in quanto utilizzato per scopi diversi da quelli produttivi a cui è vincolato, oppure per ripianare posizioni debitorie preesistenti.
In quest’ultima casistica il Magistrato ha negato la nullità e confermato che il mutuo resti valido, sulla base del fatto che “la violazione di disposizioni di carattere fiscale, non incide sulla validità o efficacia di un contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario e l’art. 15 del Dpr 601/73 non introduce alcun vincolo di scopo rispetto alla destinazione degli importi oggetto dei mutui prestati dagli istituti di credito”.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.