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La prescrizione dopo 5 anni per morosità verso i fornitori di un Condominio è sempre valida? Il decreto ingiuntivo può essere consegnato al portinaio di un Condominio?
Il caso dibattuto in Tribunale a Roma va a dipanare tutti i dubbi in merito alla prescrizione degli oneri dovuti da un Condominio al fornitore di energia, in questo caso fornitore di gas naturale, e in merito alla validità del decreto ingiuntivo consegnato ad un terzo, il portinaio e non l’amministratore, destinato al Condominio.
Il Condominio si oppone al decreto ingiuntivo
Il caso è quello di un Condominio che si oppone davanti al Giudice del Tribunale di Roma al decreto ingiuntivo avuto dall’azienda di fornitura di gas naturale Alfa spa.
I motivi per cui il Condominio si oppone al decreto ingiuntivo sono i seguenti
- la nullità del decreto ingiuntivo poiché consegnato a mano al portinaio e non all’amministratore;
- l’ipotesi di prescrizione quinquennale.
La sentenza è la 16944 del 17 novembre 2022 che non accetta l’opposizione.
Vediamo i motivi che hanno mosso il Giudice capitolino a rifiutare l’opposizione.
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Decreto ingiuntivo al portinaio dello stabile è legale
Notificare un decreto ingiuntivo al portinaio non è prassi nel caso di un ente con persona giuridica, ma nel caso di un Condominio può verificarsi un caso differente.
Se, infatti, l’ufficiale giudiziario prova a consegnare l’atto all’amministratore e questo non è mai reperibile allora ha la possibilità (come legittimato da sentenza 27352/2016 della Cassazione) di consegnare l’atto al portinaio che presta servizio fisso presso lo stabile in questione.
Per questo motivo, nel caso dibattuto a Roma, avendo l’ufficiale giudiziario dimostrato di aver provato più volte di consegnare l’atto di decreto ingiuntivo presso l’ufficio dell’amministratore con esito negativo, è legittimato a procedere con la consegna al portinaio.
Prescrizione degli oneri delle forniture
Il Condominio nel caso di cui sopra si oppone alla richiesta degli oneri da parte dell’erogatore del servizio di gas facendo riferimento alla prescrizione per decorrenza del termine quinquennale.
Il Tribunale romano ha però dato ragione all’ente fornitore, Alfa spa, che ha dimostrato che durante i 5 anni fossero diversi gli atti interruttivi alla prescrizione.
La legge vuole infatti che, ogni richiesta di pagamento anche tramite raccomandata e lettera di diffida inviata da fornire a cliente, rappresenti motivo per interrompere il quinquennio di prescrizione.