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La possibilità di fruire di spazi all’aperto, soprattutto per le attività commerciali, è diventata ormai vitale. Solitamente tale necessità viene soddisfatta mediante l’utilizzo di pergotende che, nella maggior parte dei casi, da un lato non richiedono un iter particolare per l’installazione (rientrando nell’edilizia libera) dall’altro consente una molteplicità di utilizzi (in estate se completamente aperta, in inverno se utilizzata con teli e “funghi” riscaldanti).
Certamente la linea di confine con strutture più complesse che necessitano di maggiori permessi è sempre molto labile. Un caso concreto è quello sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato e deciso con la recente sentenza n. 6035 del 20 giugno 2023.
La vicenda
Il proprietario di un’attività commerciale della Capitale decideva di migliorare la vecchia pergotenda sita di fronte al proprio locale, utilizzando a tale scopo delle fioriere a delimitazione di tre lati mentre sul quarto lato inseriva dei teli in pvc pesante del tipo avvolgibile.
A detta del Comune di Roma tale modifica aveva di fatto creato una nuova struttura comportando un aumento di volume e di superficie utile, attraverso telai, pilastrini, traverse e pvc avvolgibili ancorati all’edificio. Di conseguenza aveva ingiunto un’ordine di demolizione della stessa.
A sostegno della propria tesi, il Comune affermava che per le sue nuove caratteristiche la stessa non si limiterebbe più a fornire riparo dagli agenti atmosferici, ma avrebbe comportato la creazione di un volume stabilmente finalizzato ad aumentare la superficie coperta dell’esercizio di somministrazione al pubblico.
La decisione del Consiglio di Stato
Uscito sconfitto dinanzi al Tar, il comune di Roma decideva di impugnare la sentenza proponendo così ricorso al Consiglio di Stato.
Per i giudici, le motivazioni utilizzate dal Comune per chiedere la riforma della sentenza non potevano però essere accolte poiché esse si incentravano sulle caratteristiche della struttura di supporto della copertura, la quale era in sé necessaria a mantenere in tensione ogni tenda esposta al vento. Non si fornivano ulteriori elementi in base ai quali ritenere che essa oltre a svolgere questa imprescindibile funzione, e dunque di permettere il riparo dagli eventi atmosferici, avrebbe anche quella ulteriore di creare un volume rilevante dal punto di vista edilizio.
Dagli atti era invece evidente che, per le caratteristiche strutturali e funzionali sopra indicate, l’opera contestata non risultava eccedere l’esigenza di sfruttare l’area antistante i locali commerciali condotti in locazione dal ricorrente attraverso una copertura di volta in volta utilizzabile in base alle condizioni meteorologiche.
Infine, precisano i giudici, nessun mutamento di funzione era ricavabile dalla successiva apposizione di fioriere a delimitazione su tre lati dell’area coperta e di teli in pvc pesante avvolgibile sul quarto lato, i quali presentavano caratteristiche di facile amovibilità e come tali non idonei a determinare alcuna creazione di un nuovo organismo edilizio.