Indice dei contenuti
Il Condominio, in qualità di custode delle parti comuni, deve risarcire i danni per l’infortunato caduto dalle scale condominiali a causa dei gradini bagnati per la presenza di una pozzanghera d’acqua.
È escluso che il danneggiato possa prevedere la presenza della pozzanghera sugli scalini, specie di sera, quando non ci sono pulizie in corso.
Questa, in sintesi, la decisione presa dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 640 del 15 luglio 2022.
Per il giudice non ci sono dubbi. Il condominio è responsabile. Decisiva la testimonianza: per imboccare la rampa “incriminata”, bisogna svoltare l’angolo, dunque l’insidia non era visibile.
Alla vittima va un risarcimento di circa 9mila euro per danno non patrimoniale e spese mediche, liquidato secondo le tabelle milanesi.
Il caso
L’attore citava in giudizio il condominio per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito, a seguito della caduta dalle scale del palazzo, dovuta alla presenza di acqua non segnalata sui gradini.
La caduta avveniva nel tardo pomeriggio del 23 dicembre, mentre il pedone scendeva le scale del condominio, a causa dei gradini perché bagnati.
In tale circostanza, urtava violentemente la testa perdendo i sensi e si procurava un trauma cranio-facciale, che lo costringeva ad un periodo di riposo e ad indossare un collare ortopedico per circa 10 giorni.
Il condominio si opponeva alla domanda risarcitoria contestando la dinamica della caduta.
Mancata custodia
Il tribunale ha inquadrato la vicenda nell’ambito dell’art. 2051 c.c., ai sensi del quale: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale norma è applicabile al Condominio che, per giurisprudenza consolidata, è il custode delle parti comuni e risponde dei danni da esse causati a terzi.
Rapporto tra cosa in custodia e danno
Secondo l’impostazione fatta propria dalle Sezioni Unite (n. 12019/1991), la mancata custodia è una forma di “responsabilità oggettiva”, basata sul collegamento causa-effetto tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, a prescindere dal comportamento del custode.
Nello specifico, la responsabilità del custode si presume quando sussistono due condizioni:
- L’esistenza di un rapporto di custodia, ossia di una relazione tra la cosa e colui il quale ha l’effettivo potere sulla stessa.
- E il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia.
Responsabilità oggettiva
La responsabilità di cui parliamo, in ultima analisi, si basa sulla relazione tra cosa e custode, e prescinde totalmente dal comportamento del custode stesso, cui viene imputata per il solo fatto di essere in relazione privilegiata con la cosa.
La norma, di fatto, “trasferisce il danno del danneggiato che incolpevolmente lo subisce, al custode che è chiamato a risponderne per il solo fatto di esercitare un potere sulla cosa”.
Caso fortuito
La responsabilità del custode è esclusa solo da caso fortuito. Si tratta di un evento esterno, che può essere rappresentato anche da un comportamento colpevole, imprudente e negligente, del danneggiato.
Un evento imprevedibile ed inevitabile per il custode, in grado di “rompere” il rapporto tra cosa in custodia e responsabilità del custode stesso.
Onere della prova
Grava sul soggetto che lamenta il danno provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia.
Spetterà, invece, al soggetto custode dare la prova liberatoria del caso fortuito, cioè dell’evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame cosa-danno.
Gradini bagnati
Nel caso di specie, le prove fornite hanno dimostrato che, effettivamente, la caduta è stata causata dai gradini delle scale scivolosi, perché bagnati. I testimoni hanno confermato la presenza di una pozzanghera all’altezza degli ultimi tre gradini della rampa di scale.
I gradini bagnati non erano immediatamente visibili da chi si apprestava a percorrerli, in quanto per poter imboccare la rampa era necessario svoltare l’angolo.
Secondo il giudice, dunque, il danneggiato ha soddisfatto l’onere della prova a lui spettante.
Ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra lo stato della pavimentazione delle scale e l’infortunio.
Responsabilità del condominio
Scatta dunque la responsabilità del condominio, responsabile per la mancata prevenzione o eliminazione della situazione di pericolo. Condominio che non è stato in grado di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, a lui spettante.
Il tentativo di far ricadere la responsabilità alla “distrazione” della vittima non ha trovato riscontri probatori. Al contrario, è emerso che la vittima non avesse sufficiente conoscenza del luogo, avendo fatto ingresso nell’immobile solo per recarsi presso un’agenzia assicurativa.
Leggi anche: COME SI DIVIDONO LE SPESE PER LA MANUTENZIONE SCALE E PIANEROTTOLI
Illuminazione
Quanto all’illuminazione, dai testimonianze non è emerso se il tratto di scale in questione fosse effettivamente illuminato al momento del sinistro. In ogni caso – sottolinea il giudice – l’acqua era presente sugli scalini dell’ultima rampa a cui si accedeva solo una volta girato l’angolo.
Pertanto, il pericolo non era immediatamente visibile, almeno finché il pedone non si trovava a percorrere il tratto di scala interessato.
A ciò si aggiunga che la presenza di una pozzanghera sui gradini di una scala interna al condominio non è una circostanza prevedibile da soggetto intento a scendere le scale, tanto più in orario serale, ove è escluso che vi fossero pulizie in corso.
La decisione
Da qui la decisione del tribunale. Condominio condannato a risarcire i danni, quantificati in circa 9mila euro per danno morale e biologico, comprensivo anche delle spese mediche.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.