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Installare una canna fumaria dopo la realizzazione dello stabile è sempre rischioso.
I limiti posti a tale intervento possono, infatti, derivare da: vincoli comunali, da divieti del regolamento di condominio o anche da violazioni delle norme del codice civile. Questa ultima ipotesi è quella che si è concretizzata nella vicenda decisa dalla Cassazione nella sentenza numero 30972 del 7 novembre 2023.
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Il caso
Un condomino, per poter utilizzare il camino della propria abitazione, decide di realizzare una canna fumaria che corre lungo la facciata condominiale, con sfogo oltre il tetto dello stabile.
A tale opera, si oppone un altro condomino, il quale chiede in giudizio la rimozione della stessa nonché la condanna al risarcimento del danno.
La vicenda, di sicura attualità nei vari condomini della nostra penisola, giunge sino in cassazione dove i giudici cercano di fare chiarezza sulla vicenda.
Occorre premettere che realizzare una canna fumaria a proprie spese esternamente alla facciata del condominio non è un’opera di per sé vietata. Difatti, l’articolo 1102 del codice civile permette al singolo condomino di utilizzare le parti comuni in modo più intenso rispetto agli altri proprietari, con il solo limite di non modificarne la destinazione di utilizzo oppure di non impedire agli altri di farne un pari utilizzo.
Tale indirizzo è stato condiviso dalla suprema corte che, nella motivazione, ha affermato che l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio individua un’alterazione della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ogni condomino può fare a sue cure e spese.
Tuttavia, il limite oltrepassato nel caso in esame è rappresentato dal pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio che, in generale, ciascun intervento deve sempre rispettare.
Infatti, attraverso le varie consulenze rese nel corso dei due gradi di giudizio, si è accertato che, per poter correttamente utilizzare la canna fumaria e collegarla al proprio camino, il proprietario della stessa ha dovuto praticare la demolizione di un’importante porzione di pilastro portante, circostanza che certamente doveva essere meglio valutata dai giudici.
Accolto, quindi, il ricorso dell’altro condomino che ha ottenuto l’inibizione all’utilizzo della canna fumaria prima del successivo abbattimento della stessa, oltre certamente all’obbligo di ripristino della porzione di pilastro abbattuta.
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Il concetto di decoro architettonico
Altro elemento da prendere in considerazione, in caso di realizzazione di una canna fumaria, è l‘eventuale violazione del decoro architettonico.
Difatti, la canna fumaria non può essere installata sulla facciata di un edificio condominiale se pregiudica il decoro architettonico. Bene, ma quando si verifica la violazione del decoro architettonico?
La Cassazione ha asserito che compete ai giudici verificare la legittimità dell’uso delle parti comuni e se l’opera realizzata comprometta il decoro architettonico dell’edificio condominiale.
L’alterazione del decoro architettonico si verifica, come riportato dai giudici, “non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio”.
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