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Quali sono le condizioni per avere la residenza fiscale in Italia? Lo dettaglia una recente sentenza della Corte di Cassazione, intervenuta sul tema soffermandosi, in particolare, sugli iscritti all’Aire e su coloro che hanno all’estero i propri interessi. Ecco quanto chiarito.
Il caso
La Cassazione si è espressa rispetto al caso di un cittadino italiano, residente in Svizzera e iscritto all’Aire, il quale aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria gli contestava l’omessa presentazione della dichiarazione per i redditi da lavoro corrisposti da una società italiana, presupponendo che il cittadino fosse fiscalmente residente in Italia. Qui, infatti, il contribuente aveva domicilio fiscale. Il ricorso è stato accolto e, con l’ordinanza n. 18009 del 2022, la Cassazione ha emesso la sua sentenza.
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Residenza fiscale in Italia: come funziona per chi è iscritto all’Aire
Secondo la Cassazione chi è iscritto all’Aire e ha all’estero i propri interessi, ossia la sede principale dei propri affari e interessi economici ma anche le relazioni personali, non si può considerare fiscalmente residente in Italia. Ai fini delle imposte dirette, quindi, chi è iscritto all’Aire non si può considerare fiscalmente residente in Italia in ragione del domicilio, se il centro dei propri interessi è fissato all’estero.
Nel caso in oggetto, il contribuente poteva ritenersi avere interesse all’estero: oltre a effettiva residenza in Svizzera e iscrizione all’Aire, mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione in Svizzera, la frequenza del figlio all’Università di Zurigo e il lavoro della moglie in una scuola di Lugano. Per i giudici è quindi irrilevante che il contribuente lavorasse per una società con sede in Italia.