Indice dei contenuti
La diffusione dei mezzi di pagamento elettronici ha ormai reso il pagamento in contanti un mezzo abbastanza desueto anche in ambito condominiale.
A ciò si aggiunga che, con la riforma del condominio del 2012, all’art. 1129 comma 8 c.c., il legislatore ha espressamente previsto: “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condomini”.
Ebbene la nuova disposizione impone all’amministratore di condominio di utilizzare un conto corrente per la gestione del denaro.
Ciò rende del tutto trasparente la sua gestione dell’attività amministrativa, rendendo semplice per i condomini verificare periodicamente le entrate e le uscite del condominio.
Leggi anche: NO ALLA RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE DALL’AMMINISTRATORE IN ASSENZA DI CONTO CORRENTE CONDOMINIALE
In termini pratici però cosa significa tutto questo: l’amministratore può ancora ricevere pagamenti in contanti? Può utilizzare il denaro ricevuto a titolo di quota condominiale per pagare fornitori o altri soggetti? Deve necessariamente versarli sul conto corrente condominiale?
A fare chiarezza su questi interrogativi viene in soccorso una recente pronuncia del Tribunale di Napoli, la n. 1232 del 3 febbraio 2023 che, tra gli altri punti, analizza anche la tematica del denaro contante in condominio.
La vicenda
Alcuni condomini citavano in giudizio un condominio partenopeo chiedendo l’annullamento di una delibera assembleare affetta da numerosi vizi.
Tra i vari punti all’odg vi era:
- esame ed eventuale approvazione del rendiconto consuntivo di alcune annualità;
- dimissioni amministratore e nomina del nuovo amministratore.
A fondamento della propria domanda gli attori asserivano:
- il mancato uso del conto corrente condominiale;
- la non intellegibilità ed illegittimità dei bilanci approvati;
- la nullità della nomina dell’amministratore per mancanza del preventivo.
Analizzate le ragioni delle parti, il Tribunale finiva per accogliere le ragioni dei condomini ricorrenti e poneva altresì l’accento su alcune importanti questioni di diritto.
Sì al contante in condominio
La vicenda offre lo spunto per capire come è possibile conciliare la circolazione del denaro contante in condominio con le norme di trasparenza del codice civile.
Ebbene, come può evincersi dall’art. 1129, comma 8 c.c., il legislatore ha previsto solo l’obbligo di “transito” sul conto corrente del condominio.
Ne deriva che è legittima la riscossione in contanti da parte dell’amministratore dei pagamenti effettuati dai singoli condomini.
A ciò va aggiunto però che, proprio con riferimento al predetto obbligo di transito «su uno specifico conto corrente», l’amministratore che riscuote in contanti è tenuto a “versare” nell’immediatezza le somme in detto conto condominiale per rispettare i principi anche di trasparenza e contabilità chiara.
Registro di contabilità e annullabilità del rendiconto
Grazie all’aiuto della CTU richiesta, il Giudice ha avuto inoltre modo di accertare l’assenza di un registro “cronologico” contabile delle entrate.
Per l’effetto, la verifica di quanto dovuto da ciascun condomino poteva essere effettuata solo attraverso un riscontro con le ricevute di pagamento, con ciò venendo meno a quanto stabilito dagli artt. 1130 e 1130 bis c.c., non permettendo di riscontrare le singole posizioni debitorie e/o creditorie dei condomini, rendendo così il rendiconto non agevolmente intellegibile.
Leggi anche: CONTO CORRENTE CONDOMINIALE: COSA ACCADE IN CASO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA?
Nomina amministratore nulla senza indicazione del compenso
Tra le varie questioni di diritto affrontate, la vicenda sottoposta la giudice napoletano ha rappresentato anche l’occasione per ribadire un principio in materia di nomina dell’amministratore.
In particolare, come affermato dall’art. 1129, comma 14 c.c., la nomina dell’amministratore condominiale, senza analitica specifica del compenso è nulla in quanto, anche laddove inserito a preventivo nel suo totale, non rappresenta un’assunzione di obbligo negoziale, ma una mera stima delle spese future e, come tale, soggetto a variazioni in sede di consuntivo.
Al contrario esigenze di trasparenza e formalità impongono che l’individuazione del compenso dell’amministratore sia chiara sin dalla sua nomina.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.