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L’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici facenti parte delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e di Autoconsumo Collettivo (AUC), esclusa la parte che viene autoconsumata, deve essere immessa nella rete pubblica, cedendola attraverso il Ritiro Dedicato del Gestore dei Servizi Energetici oppure vendendola sul mercato.
Per quanto riguarda il primo caso, ci sono delle condizioni specifiche affinché l’operazione risulti compatibile con il Bonus Ristrutturazione.
Vediamo quindi che cos’è il Ritiro Dedicato e quale è la sua compatibilità con il Bonus Ristrutturazione.
Che cos’è il ritiro dedicato
Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori di energia rinnovabile per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e per la sua immissione sulla rete: si tratta quindi di una forma di incentivazione.
Consiste nella cessione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, in modo semplificato dal punto di vista procedurale e con l’applicazione di condizioni economiche di mercato.
Il GSE corrisponderà al produttore un prezzo stabilito per ogni kWh immesso in rete.
I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita dell’energia elettrica si vanno a sommare con eventuali agevolazioni fiscali e meccanismi di incentivazione utilizzati, come quelli del Superbonus 110% o del Bonus Ristrutturazione.
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Ci si chiede pertanto se le due cose siano o meno compatibili.
Compatibilità tra Bonus Ristrutturazione e Ritiro Dedicato
In alcuni casi il Bonus Ristrutturazione risulta compatibile con il Ritiro Dedicato.
A questo proposito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013, ha stabilito che:
“Con riguardo alla compatibilità della detrazione in esame con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il Ministero competente ha evidenziato che l’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 5 luglio 2012, recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta, prevede che le tariffe incentivanti non siano applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, e che il successivo comma 5 stabilisce che le medesime tariffe sono alternative, fra l’altro, al meccanismo dello scambio sul posto. La normativa di riferimento, dunque, disciplina in modo esplicito i divieti di cumulo della tariffa incentivante con determinate altre misure, mentre nulla dispone circa la incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici. Il Ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia cumulabile con la detrazione fiscale di cui trattasi e che conclusioni analoghe possono essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato“.
Va sottolineato che l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica, per poter beneficiare delle detrazioni, deve avvenire per soddisfare i bisogni energetici dell’edificio e che la possibilità di fruire delle agevolazioni è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale.