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L’affissione nella bacheca condominiale dell’avviso di convocazione in assemblea con indicazione condòmino non in regola con i pagamenti delle spese condominiali costituisce un’indebita diffusione di dati personali.
Pertanto, scatta il risarcimento per violazione della privacy a favore del condomino moroso. Ed a pagare sono chiamati il Condominio e l’amministratore, perché non possono essere utilizzati gli spazi comuni aperti all’accesso di terzi per comunicare dati personali riferibili al singolo condòmino.
È questo, in sintesi, quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29323 del 7 ottobre 2022.
Accolto il ricorso di un condòmino, che adesso dovrà essere risarcito per i danni subiti alla propria reputazione professionale. Il condòmino, infatti, è un avvocato con studio nel medesimo palazzo condominiale, e l’affissione, esposta per oltre un mese in bacheca, era ben visibile anche da parte di suoi potenziali clienti.
Violazione della privacy in condominio: un caso
Nello specifico, secondo il condòmino tali danni erano stati causati dalla divulgazione, per mezzo di affissione in una bacheca condominiale collocato nell’androne comune e, dunque, esposta alla possibile visione di terzi, di un avviso di convocazione assembleare con relativo ordine del giorno, indicante una richiesta di conciliazione relativa ad un decreto ingiuntivo. Decreto che il condominio aveva ottenuto proprio contro l’avvocato, per il mancato pagamento di spese condominiali.
In primo grado, il Tribunale di Bari aveva respinto la domanda risarcitoria, sottolineando tre aspetti:
- che l’avviso di convocazione era stato affisso in bacheca dopo che l’avviso stesso era stato già comunicato ai condòmini;
- che l’esposizione dei punti all’ordine del giorno di un’assemblea condominiale non può considerarsi quale illecita divulgazione di dati personali sensibili o comunque meritevoli di tutela;
- che la lamentata lesione della privacy non era grave, né seria, e che il danno lamentato non era stato provato.
Affermazioni assolutamente prive di fondamento secondo la Cassazione, che ha annullato la sentenza del tribunale pugliese.
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Codice della privacy: le regole
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rigoroso rispetto dei princìpi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (Cass. civ. n. 18443/2013), come dispone che la disciplina del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003).
Di conseguenza, non è consentito che gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condòmino.
Cosa si può mettere nella bacheca del condominio?
Più in particolare, fermo restando il diritto di ciascun condòmino di conoscere – anche di propria iniziativa – gli adempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo proprietario costituisce un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli articoli 11 e 15 del citato D.lgs. 196/2003 (Cass. civ. n. 186/2011).
Le regole della vita in condominio
Proporzionalità, pertinenza, non eccedenza
Certamente – spiega la Cassazione – ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di eventuali posizioni debitorie di alcuni condòmini morosi agli altri condòmini.
Tuttavia, tali comunicazione possono avvenire su iniziativa dell’amministratore in sede di rendiconto annuale, oppure in sede di assemblea o, ancora, nell’ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto.
Oppure, possono avvenire su richiesta di ciascun condomino, nell’ambito del proprio potere di vigilanza e controllo sull’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni.
Ogni condòmino, infatti, ha la facoltà di chiedere in ogni tempo all’amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese le informazioni che riguardano eventuali situazioni debitorie degli altri partecipanti al condominio (Cass. civ. n.1593/2013).
Niente nomi dei morosi in bacheca condominiale
È invece assolutamente illegittima l’affissione in una bacheca – esposta al pubblico e soggetta a possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti – di un avviso di convocazione in cui sia indicata o individuabile la situazione debitoria di uno o più condomini in ritardo con i pagamenti delle spese condominiali.
Tale affissione in bacheca – secondo la Corte – è contraria alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, essendo evidente “l’eccedenza del trattamento rispetto al fine”.
Risarcimento por danni alla reputazione
Sbagliata anche la decisione del tribunale di ritenere non provato il danno alla reputazione lamentato dall’avvocato.
Sul questo argomento, la Cassazione ricorda che l’art. 15 del Codice della Privacy estende la tutela anche di danni non patrimoniali, come appunto quello alla reputazione.
Ora, in tema di danno non patrimoniale, il danneggiato può ricorrere, anzi normalmente ricorre, alla prova per presunzioni, tenuto conto della natura immateriale del bene della vita concretamente leso.
Di conseguenza, una volta stabilita la condotta illecita e la lesione degli interessi protetti – salvo che non sia accertata in modo plausibile e congruente la natura bagatellare del pregiudizio lamentato –, il danno va liquidato dal giudice su base equitativa.
Cos’è il danno all’immagine o reputazionale?
Nel caso in esame, il condominio lamentava un danno alla propria reputazione professionale, a causa del trattamento illecito dei propri dati personali, essendo egli un avvocato con studio nel medesimo palazzo condominiale ed essendo stata l’affissione esposta per oltre un mese in bacheca ben visibile anche da parte dei suoi potenziali clienti.
Ciò è più che sufficiente a soddisfare il relativo onere della prova.
Sicché il tribunale, in sede di rinvio, dovrà provvedere alla determinazione equitativa del danno in proporzione alla lesione dell’interesse protetto. Ricordando che: “il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 196/2003 è determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione e dall’art. 8 della Carta europea dei diritti dell’uomo (CEDU)”.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.