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Il 16 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Prezzi del ministero della Transizione ecologica, che fissa nuovi massimali di spesa da rispettare per gli interventi agevolati dal Superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi, quando sia prevista un’asseverazione di congruità dei prezzi. Vediamo quali sono i lavori che verranno toccati dalla misura e a partire da quando.
Nuovi importi per l’efficientamento energetico
Complessivamente gli interventi per i quali sono stati fissati nuovi limiti di spesa sono 34, tutti riconducibili alla riqualificazione energetica, come si nota osservando la tabella pubblicata in GU. Questo significa, tanto per fare un esempio, che cambierà il massimale per l’installazione di sistemi di schermatura e per gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore, mentre l’installazione di impianti fotovoltaici mantiene i massimali previsti nel decreto 6 agosto 2020 del ministero dello Sviluppo economico.
Il prezziario è valido anche in caso di sconto in fattura o cessione del credito e non comprende Iva, oneri professionali e posa in opera.
Fa fede la richiesta del titolo edilizio
Il decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in GU, perciò i nuovi parametri del MiTe si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata dal 16 aprile in poi. A partire dal 2023, inoltre, l’adeguamento dei massimali avverrà ogni anno.
La misura serve a contrastare le frodi e fa fronte al rincaro dei prezzi
L’obiettivo del decreto è duplice: da una parte adeguare i massimali alla situazione economica che vede sia l’aumento delle materie prime sia la crescita dell’inflazione (e infatti in media il tetto di spesa è stato alzato del 20%), dall’altra evitare le frodi che negli ultimi tempi avevano fatto lievitare i costi.