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Le regole per beneficare del Superbonus cambiano ancora. La revisione normativa, che prende vita dal nuovo decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 e entrato in vigore il 30 marzo 2024, stabilisce nuovi confini per la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, imponendo limitazioni con effetto retroattivo.
Il decreto legge n. 39/2024 introduce una cornice normativa più stringente per la gestione dei crediti edilizi, con l’intento di regolamentare più efficacemente il settore e di prevenire abusi o ritardi nei lavori. Una mossa che inevitabilmente avrà delle ripercussioni negative sui proprietari di case ed imprese edili.
Le CILAS “dormienti” e mancati acconti nel mirino del nuovo decreto
Una svolta significativa per il settore edilizio e condominiale, che dovrà fare i conti modifiche incisive e molto più restrittive riguardo le norme sulle deroghe applicabili ai condomini e ad altre specifiche situazioni.
Da oggi, viene posto uno stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per coloro che, pur essendo in possesso della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), non hanno ancora dato avvio ai lavori di cantiere o sostenuto spese preliminari per l’inizio dei lavori edilizi.
Questa decisione segna una stretta sulle possibilità di trasferimento dei bonus edilizi e rischia di avere un effetto retroattivo anche su chi, rispettando i decreti del passato, aveva presentato la Cila, entro il 16 febbraio del 2023, ma non ha sostenuto alcuna spesa documentata da fattura, per lavori già effettuati alla data del 30 marzo, cioè quella di entrata in vigore del decreto.
Tuttavia, non tutto è precluso. La norma prevede una deroga per gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici specifici, quali quelli del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016. In questi casi, resta possibile la cessione della detrazione maggiorata, nota come superbonus, un’opzione che si pone come una salvaguardia per le aree maggiormente colpite e in necessità di interventi di ristrutturazione e miglioramento sismico.
Superbonus, come cambiano le regole con il nuovo decreto
In questa tabella riportiamo un confronto tra la vecchia disciplina e la nuova normativa riguardante che modificano il meccanismo della cessione dei bonus edilizi, evidenziando le principali differenze e restrizioni introdotte.
Vecchia disciplina | Nuova normativa |
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Con l’emanazione del dl 11/2023 (primo decreto “blocca crediti”), a partire dal 17/02/2023, era stato introdotto un divieto generalizzato dell’esercizio dell’opzione per la cessione dei bonus edilizi. | Il dl 39/2024 ha introdotto ulteriori modifiche, sopprimendo alcuni commi ( 3-bis e 3-quater ) dell’art. 2 del dl 11/2023, eliminando di fatto alcune deroghe precedentemente previste. |
Il decreto prevedeva delle deroghe specifiche in caso di: – Cilas presentata entro il 17/02/2023; – delibere condominiali adottate entro il 17/02/2023; – Immobili danneggiati da eventi sismici dall’1/04/2009 con stato di emergenza dichiarato; – eventi meteorologici dal 15/09/2022 con stato di emergenza; -interventi da Iacp, cooperative abitative, Onlus, organizzazioni di volontariato, e associazioni di promozione sociale costituite alla data del 17/02/2023. | La nuova normativa mantiene valide le deroghe solo per interventi per cui, alla data del 29/03/2024: – è stata presentata la Cilas; – è stata adottata la delibera assembleare condominiale; – è stata presentata o richiesta l’istanza per il titolo abilitativo; – sono iniziati i lavori; – esiste un accordo vincolante con acconti già versati. |
Il decreto dl 11/2023 ha pertanto circoscritto le possibilità di cessione dei bonus edilizi a situazioni ben definite, introducendo un sistema di deroghe in presenza di specifici requisiti legati al tempo e alla natura degli interventi. | Il dl 39/2024 restringe ulteriormente il campo di applicazione delle deroghe, richiedendo condizioni più stringenti per la loro applicazione e riducendo così la flessibilità concessa in precedenza per la cessione dei bonus edilizi. |
Il nuovo calendario delle scadenze
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto cambia anche il calendario delle scadenze. Ecco le nuove date:
Data | Evento | Dettagli |
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16 Febbraio 2023 | Primo termine | Coloro che hanno presentato una Cilas entro questa data sono considerati in regola per poter effettuare cessioni e sconti, a condizione che al 30 Marzo 2024 abbiano già sostenuto spese, documentate da fatture per lavori effettivamente realizzati. |
30 Marzo 2024 | Nuova stretta del decreto 39/2024 | Entra in vigore il decreto 39/2024 che impone restrizioni sulle cessioni dei bonus edilizi. Questa data diventa cruciale per determinare chi può beneficiare delle limitate salvaguardie stabilite dal provvedimento. |
4 Aprile 2024 | Ultima scadenza per le opzioni | Ultimo giorno utile per comunicare le decisioni riguardanti le spese sostenute nel 2023 e le rate residue degli anni precedenti. Questa data segna un punto di svolta significativo, in particolare per il superbonus, chiudendo la fase per oltre 40 miliardi di investimenti. |
Il decreto inizierà l’iter parlamentare e sarà oggetto di acceso confronto tra Governo e forze politiche di maggioranza e opposizione, per venire incontro a chi rimarrà intrappolato dalle nuove norme.