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L’Agenzia delle Entrate in una circolare è intervenuta relativamente alle due tipologie di errori che possono essere commessi nelle pratiche di cessione e di sconto in fattura dei crediti da Superbonus.
Andiamo a vedere di cosa si tratta, come procedere in caso di errore e le informazioni da conoscere.
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Superbonus: le due tipologie di errori più frequenti
In sede di compilazione della comunicazione telematica sulla cessione, possono presentarsi due tipologie di errori, ovvero quelli formali e quelli sostanziali.
Tra gli errori formali:
- recapiti;
- codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
- indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
- codice identificativo dell’asseverazione presentata all’Enea per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;
- codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
- indicazione del semestre di riferimento;
- stato di avanzamento lavori ed eventuale protocollo della comunicazione;
- dati catastali;
- data di esercizio dell’opzione;
- tipologia del cessionario.
Gli errori sostanziali, invece, vanno a incidere sugli elementi essenziali della detrazione spettante. Rientrano, ad esempio, in questa categoria l’indicazione del codice dell’intervento errata o la percentuale relativa al limite di spesa.
Richiesta del Superbonus: cosa fare in caso di errore?
Per quanto riguarda gli errori formali, la cessione o lo sconto in fattura risultano essere validi, come specificato dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, infatti, sussistono i presupposti per poter beneficiare dell’agevolazione.
Basterà segnalare l’errore e i dati corretti direttamente all’Agenzia delle Entrate a: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Per gli errori sostanziali è prevista la possibilità di annullamento del credito nel cassetto fiscale del cessionario e questo può avvenire tramite una specifica comunicazione congiunta dalle parti.
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Attraverso un’istanza sottoscritta digitalmente con firma autografa dal cessionario e dal cedente, sempre tramite PEC, può essere richiesto l’annullamento dell’accettazione.
Questa procedura, però, presenta alcune criticità, come:
- le tempistiche ristrette per la gestione degli errori;
- la difficoltà nell’ottenere la firma congiunta del documento di annullamento;
- la difficile gestione dell’annullamento dei crediti già liquidati dal cessionario;
- le difficoltà nella gestione dell’annullamento dei crediti già acquisiti e utilizzati in compensazione;
- le difficoltà nel gestire l’annullamento dei crediti già liquidati dal cessionario e oggetto di ulteriore cessione ad un Istituto di credito.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.