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Il recente Decreto Aiuti Quater approvato dal Governo Meloni ha modificato le regole e le modalità di accesso al Superbonus, non solo cambiando le percentuali delle detrazioni dal 110 al 90%, ma anche le tempistiche per l’iter burocratico.
Sulla base di queste modifiche che entreranno in vigore nel 2023, ci si chiede cosa dovranno fare i condomini, e in particolare se sarà necessaria una nuova assemblea che con una delibera apposita vada a ratificare i lavori e quindi le spese.
Superbonus: quali sono diritti e doveri di un condomino che sta per vendere
Un caso particolare può essere quello che riguarda il proprietario di una unità immobiliare situata all’interno di un condominio che sta per vendere il suo appartamento a terzi, senza tuttavia aver ancora effettuato l’atto di compravendita.
Se il condominio in cui si trova il suo immobile ha approvato con una delibera assembleare straordinaria gli interventi di ristrutturazione con il Superbonus negli anni passati, pur senza averli ancora avviati, ci si chiede, prima di tutto, se il condominio debba effettuare una nuova assemblea con relativa deliberazione sulla base delle nuove regole approvate dal Governo e, in secondo luogo, se il condomino venditore può rifiutarsi di aderire a una nuova delibera assembleare che ratifichi il Superbonus, poiché per lui non più conveniente a livello economico.
Cosa deve fare il condominio per approvare il Superbonus
Ai fini dell’approvazione degli interventi relativi al Superbonus, valgono le stesse regole previste per tutte le altre delibere condominiali di spesa.
Tali delibere, infatti, per essere valide e vincolanti per tutti i condomini, devono riportare tutti gli estremi e le specifiche previsti dalla legge.
Nel caso del Superbonus, una delibera che contenga solo una generica volontà dei condomini proprietari di realizzare uno o più interventi non presenta alcun valore e non comporta alcun vincolo.
Viceversa, la delibera assembleare, per avere validità, deve contenere sia l’approvazione del contratto di appalto, sia il capitolato di spesa.
Nel caso preso in esame, il condomino che si accinge a vendere il suo appartamento ad altri, in presenza di una delibera priva di questi documenti, non ha nessun obbligo nei confronti del condominio.
Il condominio dovrà effettuare una nuova assemblea nella quale dovrà approvare la delibera di spesa con la maggioranza prevista: solo in questo caso, il condomino venditore sarà tenuto a partecipare alla spesa, a meno che non raggiunga un diverso accordo con il futuro acquirente.
Quest’ultimo, se gli altri condomini sono d’accordo, potrà partecipare all’assemblea solo in qualità di uditore e ovviamente, non essendo ancora proprietario, non potrà votare.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.