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Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente preoccupazione per la sicurezza personale e patrimoniale, l’utilizzo della tecnologia di videosorveglianza da parte dei privati cittadini si configura come una tematica di rilevante interesse giuridico.
La recente Ordinanza emanata dalla Cassazione, numero 7289 del 19 marzo 2024, pone in evidenza il delicato bilanciamento tra il diritto alla protezione della privacy e la legittima esigenza di tutelare la propria proprietà attraverso strumenti tecnologici avanzati. La decisione giurisprudenziale in questione trae origine da una controversia tra due privati cittadini, incentrata sull’installazione di un impianto di videosorveglianza volto a monitorare una strada privata, elemento scatenante di un dibattito più ampio sulla liceità di tali pratiche.
Le sentenze di primo e secondo grado
Il nucleo della disputa si concentra sull’opposizione di un cittadino che, avvalendosi del diritto di servitù di passaggio sulla strada in questione, contesta l’installazione del sistema di videosorveglianza come lesiva della propria sfera privata.
In prima istanza, l’autorità giudiziaria ha sancito la regolarità dell’operato del proprietario della videocamera, sottolineando l’assenza di violazioni.
Tuttavia, il giudizio di appello ha ribaltato tale esito, individuando un’effettiva violazione delle normative vigenti in materia di tutela dei dati personali, imputando al sistema di sorveglianza un’eccessiva invasività.
L’intervento della Corte di Cassazione
Nell’adottare la propria decisione, la Cassazione ha chiarito che l’installazione di dispositivi di videosorveglianza da parte di privati assume connotazione di liceità qualora sia motivata da esigenze concrete di sicurezza, relative alla protezione di persone, beni o patrimonio aziendale.
La Corte ha precisato che non occorre acquisire il consenso preventivo delle persone che transitano nell’area monitorata, purché venga assicurato il rispetto del principio di proporzionalità.
In tal senso, l’angolazione delle telecamere deve essere rigorosamente confinata agli spazi oggetto di tutela, evitando, per quanto fattibile, la cattura di immagini relative a zone adiacenti non pertinenti alla finalità di sorveglianza.
Proporzionalità e riservatezza in ambito condominiale
La risoluzione del caso in esame da parte della Cassazione incarna una puntuale analisi sul corretto equilibrio tra il diritto alla privacy, garantito dalla normativa vigente e dal quadro regolatorio europeo in materia di protezione dei dati personali, e le legittime esigenze di sicurezza individuale e patrimoniale.
La Corte ha altresì evidenziato l’inadeguatezza dell’applicazione analogica delle norme condominiali al caso di specie, sottolineando la necessità di un approccio giuridico mirato e specifico per le situazioni di videosorveglianza. Questa ordinanza, dunque, non solo dirime una controversia particolare, ma si pone come un punto di riferimento essenziale per la delineazione dei confini entro i quali la tecnologia di sorveglianza può essere legittimamente impiegata nel rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.
In conclusione, l’ordinanza della Cassazione del 19 marzo 2024 numero 7289 rappresenta l’espressione della ricerca di un punto di equilibrio dinamico tra esigenze di sicurezza e tutela della sfera privata, in un contesto sociale ed economico in cui la diffusione delle tecnologie di videosorveglianza solleva interrogativi sempre più complessi e sfidanti sotto il profilo giuridico stabilendo i seguenti princìpi:
- l’impiego di sistemi di videosorveglianza (con o senza registrazione) da parte di privati per scopi non strettamente personali, qualora motivato da legittime esigenze di sicurezza per persone, beni o patrimoni aziendali, non necessita del consenso informato degli individui filmati;
- in linea con il principio di proporzionalità, è imperativo che l’utilizzo delle telecamere sia regolato in modo da circoscrivere l’angolo di ripresa esclusivamente alle zone da sorvegliare, evitando ove possibile la cattura di aree adiacenti in possesso o fruibili da terzi, o di dettagli irrilevanti ai fini della protezione (come strade, edifici, negozi, istituzioni e simili).