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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n°13 del 23 gennaio 2024, precisa che i termini di notifica dell’atto e azioni giudiziali diventano cruciali per poter usufruire dell’agevolazioni sui mutui.
Cerchiamo di capirne di più.
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Il caso analizzato e i requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione
L’argomento sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate è incentrato sull’agevolazione fiscale relativa al mutuo per l’acquisto di un’abitazione locata da adibire a residenza principale.
Con la risposta n. 13 del 23 gennaio 2024 l’Agenzia chiarisce alcuni aspetti fondamentali della normativa vigente, con particolare riferimento ai termini e alle condizioni per usufruire dell’agevolazione:
Tempi contingentati
Il primo punto da sottolineare riguarda la necessità di notificare l’atto di acquisto entro un termine perentorio di tre mesi dal rogito.
Il requisito temporale è essenziale per poter accedere al beneficio fiscale, che consiste nella detrazione degli interessi passivi del mutuo sottoscritto per l’acquisto dell’immobile. La notifica tempestiva dell’atto è, quindi, una condizione sine qua non per la fruizione dell’agevolazione.
La procedura da seguire
La procedura per liberare l’immobile locato è disciplinata dall’articolo 30 della legge n. 392/1978, può essere attivata nei confronti del locatore che non ha provveduto spontaneamente al rilascio dell’immobile. Importante è sottolineare che tale procedura non preclude in sé la possibilità di godere della detrazione degli interessi passivi sul mutuo.
Tuttavia, è imperativo che entro tre mesi dall’acquisto venga intrapresa l’azione giudiziale per il rilascio dell’immobile, azione che può essere esercitata nelle forme previste dall’articolo 447-bis del Codice di procedura civile.
Abitazione principale
Entro un anno dal rilascio dell’unità immobiliare, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale. Tale condizione risponde alla finalità della norma, volta a incentivare l’acquisto di immobili destinati a residenza principale.
Cosa emerge?
Dal caso di specie analizzato, emerge chiaramente che il soggetto che ha acquistato la casa il 13 dicembre 2022 e che non ha intrapreso l’azione giudiziale entro i tre mesi successivi, non può usufruire della detrazione. Tale mancato adempimento rappresenta una violazione dei termini previsti dalla normativa, che comporta di conseguenza l’esclusione dal beneficio fiscale.
In conclusione, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 13 del 23 gennaio 2024 sottolinea l’importanza del rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge per accedere alle agevolazioni fiscali in ambito immobiliare.