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Scatta la riduzione in pristino e il risarcimento del danno al vicino per violazione delle distanze legali se la ristrutturazione ha ampliato la volumetria del terrazzo.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12865 del 22 aprile 2022, che ha confermato anche che la prova del danno può essere fornita anche mediante il ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio.
Il caso in esame
La sentenza della Cassazione ha confermato la decisione della corte d’appello, che aveva condannato una SRL alla riduzione in pristino dell’immobile ristrutturato, per violazione delle distanze legali, in particolare degli articoli 872 e 873 del codice civile.
Nello specifico, i giudici avevano accertato che l’intervento edilizio realizzato dalla SRL, consistente nell’ampliamento del terrazzo e del piano seminterrato, non insisteva (come sostenuto dalla società) sulla superficie in precedenza occupata da alcun locale cisterne. Tale intervento di ristrutturazione, dunque, aveva dato luogo ad un aumento di volumetria, superficie, ingombro, in violazione delle norme sulle distanze. Da qui, l’ordine di riduzione in pristino con arretramento dal confine
Davanti alla Cassazione, la società ha ribadito che non vi sarebbe stato alcun aumento di volumetria perché il bene era occupato da cisterne. Inoltre il collegio avrebbe riconosciuto il danno in assenza di prova. La suprema Corte ha però respinto il ricorso.
Secondo gli Ermellini, i giudici d’appello hanno accertato che l’intervento realizzato aveva dato luogo a un aumento di volumetria, superficie, ingombro e, nei limiti di tale ampliamento, era stata correttamente ordinata la riduzione in pristino con arretramento dal confine.
Ristrutturazione
La semplice ristrutturazione – spiega la Cassazione – si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell‘edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria.
Nuova costruzione
In presenza di tali aumenti, invece, si configura un’ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze. Esattamente quello che è avvenuto nel caso di specie. Inoltre, il nuovo manufatto realizzato dalla SRL e si pone entro il limite di dieci metri dalla parete dell’immobile antistante con la conseguenza che se ne deve disporre la demolizione non sussistendo le condizioni per l’arretramento.
Risarcimento dei danni
In relazione invece al risarcimento del danno, la Corte sottolinea che molte sentenze hanno riconosciuto il danno in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della limitazione del valore della proprietà.
Altra parte della giurisprudenza nega il danno in re ipsa e, dunque, ne richiede la prova specifica ai fini della risarcibilità. Tuttavia, anche in questo caso, i giudici ammettono la possibilità per l’interessato di fornire la prova del danno subito mediante presunzioni semplici.
Nel caso in esame – si legge nella sentenza – i danneggiati hanno documentato l’abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo, che si era tradotta in una diminuzione temporanea del valore della proprietà. Elemento sufficiente ad accogliere la richiesta risarcitoria.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.