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Con l’interpello n. 400/22, l’Agenzia delle Entrate ha ristretto l’area di applicazione del bonus prima casa per i coniugi che acquistano in comunione dei beni una proprietà immobiliare, nell’eventualità in cui uno dei due coniugi abbia già usufruito del bonus, per un immobile precedente.
Bonus prima casa e matrimonio con comunione dei beni: cosa sapere
Il contribuente ha fatto presente all’Agenzia delle Entrate che stava per stipulare un atto di permuta, con il quale avrebbe ceduto la proprietà di un immobile, acquistato prima del matrimonio e per il quale aveva usufruito dell’agevolazione “prima casa”, per acquistare la piena proprietà di un altro immobile.
Lo stesso contribuente ha chiarito che l’acquisto dell’immobile verrà qualificato come suo bene personale.
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Il contribuente ha fatto presente che ha acquistato con il coniuge in regime di comunione legale dei beni un immobile residenziale sito in un altro comune, per il quale il coniuge ha usufruito delle agevolazioni “prima casa” in relazione alla propria quota del 50%.
L’istante non ha richiesto la suddetta agevolazione in quanto, era già proprietario di un immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”. L’istante ha chiesto di sapere se potrà richiedere l’agevolazione “prima casa” di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per l’immobile di cui diverrà titolare per effetto della permuta.
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La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al contribuente che non è possibile avvalersi nuovamente del bonus “prima casa” per le seguenti motivazioni:
“Come noto, tra le condizioni per fruire delle agevolazioni prima casa, vi è quella prevista dalla lettera c) del comma 1 della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui “nell’atto di acquisto l’acquirente” deve dichiarare “di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo. Nel caso in esame, l’istante risulta già proprietario, in regime di comunione legale, di una casa di abitazione per la quale il coniuge, seppur relativamente alla sua quota, ha fruito dell’agevolazione prima casa. Tale acquisto, estendendosi ope legis anche all’altro coniuge, comporta, nella sostanza, la fruizione anche da parte di quest’ultimo del beneficio tributario; pertanto, permanendo detta situazione di titolarità, per entrambi i coniugi è preclusa la possibilità di avvalersi di nuovo dei benefici prima casa“.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.