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In caso di lavori appaltati in condominio per eseguire manutenzioni straordinarie come la facciata o il tetto o la messa in sicurezza, può accadere che dalla loro cattiva esecuzione derivino danni a singole abitazioni.
Ebbene questo è proprio il tema analizzato dalla recente pronuncia della Corte di Appello di Bari, la sentenza n. 610 del 18 aprile 2023.
La vicenda
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, la proprietaria di un appartamento citava il proprio condominio per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione appaltati dal Condominio ad un’impresa.
Nello specifico l’attrice lamentava la presenza di grossi fenomeni di umidità nel proprio immobile chiedendo pertanto la condanna all’esecuzione dei lavori necessari per la loro eliminazione oltre al risarcimento del danno subito.
Ulteriore motivo di doglianza è rappresentato dal fatto che il condominio è venuto meno al dovere di vigilanza disattendendo tutte le contestazioni che emergono dalla corrispondenza depositata agli atti. Infine, ulteriore profilo di responsabilità è da attribuire all’amministratore che non ha chiamato in causa per garanzia l’assicurazione per la responsabilità civile.
Il condominio costituitosi in giudizio, affermava che nessuna responsabilità poteva essere attribuita all’ente di gestione, dovendo piuttosto l’istante rivolgere la propria richiesta nei confronti dell’impresa che aveva eseguito i lavori non a regola d’arte. In primo grado il giudice, tramite la CTU istruita, accoglie parzialmente il ricorso della condomina condannando solo in parte il condominio, per il 25%, al danno riportato dalla stessa, affermando la corresponsabilità con l’impresa.
La proprietaria non ritiene però corretta la decisione e pertanto impugna la decisione in corte d’appello.
La decisione della Corte di Appello
I giudici di secondo grado accolgono in pieno le ragioni della proprietaria. Il motivo è da ricercare nella considerazione che, secondo la recente giurisprudenza della corte di cassazione, in tema di appalto, la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi (cioè il condominio) resta responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera salvo che provi il caso fortuito.
Nel caso in esame, come evidenziato dai giudici del gravame, il condominio, non avendo perso la custodia della cosa condominiale, è pertanto da ritenersi corresponsabile dei danni cagionati dall’impresa appaltatrice.
Inoltre, non può ritenersi condivisibile la conclusione alla quale è arrivata la CTU in merito alla parziale responsabilità del condominio, che invece è interamente responsabile dei danni cagionati alla proprietaria.