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Uno degli aspetti più spinosi che possono presentarsi quando si intavola una trattativa per la compravendita di un immobile è quello che riguarda la possibile presenza di irregolarità edilizie.
Stiamo parlando delle difformità strutturali che possono sussistere nell’edificio attenzionato sin dalla fase precedente all’avvio del negoziato per la cessione: discrepanze più o meno marcate tra la situazione riportata all’interno dei registri catastali e la reale condizione dell’abitazione.
Difformità edilizie, cosa succede in fase di compravendita dell’immobile?
Le circostanze in cui si presentano queste tipologie di contesto generalmente non rappresentano un problema per le parti in causa sino a quando non si arriva alle fasi conclusive del processo di acquisto (o di cessione) di un’unità immobiliare. È in questa fase che il notaio scelto per definire la pratica ha l’obbligo di informare entrambi i soggetti coinvolti su ogni aspetto che possa risultare rilevante davanti alla legge.
Quello delle irregolarità edilizie presenti nella struttura è infatti un aspetto molto importante e influisce in maniera determinante sulla buona riuscita dell’operazione: nello specifico è bene sapere che, qualora l’anomalia catastale non risultasse sanata prima della conclusione della trattativa, non sarebbe possibile procedere con il rogito.
Le responsabilità dell’agente immobiliare quando sussistono delle irregolarità edilizie sull’immobile
Focalizzandosi sulla figura del compratore, un ruolo cruciale per permettergli di avere piena conoscenza dell’immobile che sta acquistando è quello ricoperto dall’agente immobiliare, ossia l’esperto che lo accompagna fin dalla fase preliminare del procedimento.
Ma cosa succede se il professionista incaricato non informa il suo cliente sull’eventuale presenza di difformità edilizie? Ebbene, come stabilito di recente da parte dei magistrati della Corte di Cassazione, esiste una responsabilità diretta del mediatore mendace che manca di informare una delle parti in causa.
Nei casi come questi, una volta concluso l’affare, è facoltà dell’acquirente mal informato quella di richiedere il risarcimento dell’importo della provvigione corrisposta al professionista.