Indice dei contenuti
Spesso in condominio, a causa della presenza di tanti appartamenti e persone, nasce il problema dei rumori molesti, che siano causati da ristrutturazioni, musica, schiamazzi o uso di elettrodomestici.
Un caso molto particolare può verificarsi qualora il sonno venga disturbato dal forte russare di un vicino di casa, e ciò può accadere nel caso in cui le camere da letto sono confinanti.
Vediamo come tutelarsi e che cosa dice la legge.
La responsabilità del costruttore
Se durante le ore notturne si è impossibilitati a riposare a causa del fatto che il vicino di appartamento russa tanto forte da disturbare il sonno altrui, la colpa non è da considerarsi sua, ma del costruttore del palazzo: a stabilirlo è un decreto del Consiglio dei Ministri del 1997.
In esso, infatti, viene indicato che le pareti verticali, cioè quelle che dividono un appartamento da un altro contiguo, devono essere costruite in modo da garantire un isolamento acustico di circa 50-70 decibel: si tratta della misura sufficiente a non sentire i normali rumori domestici dei vicini, quali ad esempio la televisione, un elettrodomestico o appunto il russare.
Il rispetto di questa norma costituisce uno dei requisiti di qualità che la ditta costruttrice di un edificio condominiale deve garantire, al momento della vendita degli appartamenti.
Pertanto, nel caso in cui tale requisito non venga rispettato, la ditta può essere chiamata in causa per una richiesta di risarcimento danni.
Leggi anche: QUANDO I VIZI OCCULTI NELLA COMPRAVENDITA CADONO IN PRESCRIZIONE
Il vicino di casa russa e si sente: come e a chi richiedere il risarcimento danni
Chi subisce il disturbo del russare del vicino di casa ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni.
Per farlo, occorre procedere in primo luogo richiedendo una perizia all’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente: essa accerterà l’effettivo livello di isolamento acustico dell’appartamento.
Se dall’accertamento venisse constatato che l’edificio non garantisce l’isolamento acustico stabilito dalla legge, si potrà procedere con la citazione in giudizio della ditta costruttrice.
Per poterlo fare occorre però rispettare alcuni termini precisi:
- non devono essere trascorsi più di 10 anni dalla fine della costruzione del palazzo;
- il difetto deve essere denunciato al costruttore entro 60 giorni;
- la causa legale contro il costruttore deve essere avviata entro 2 anni dalla denuncia.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.