Indice dei contenuti
Il diritto alla detrazione dell’Iva è soggetto al rispetto di alcune condizioni, fra le quali la comunicazione circa la destinazione del bene nei tempi previsti dalla legge. Lo ricorda la Corte di Giustizia UE, che pochi giorni fa ha emesso una sentenza in relazione alle cause riunite C-45-46/2020.
Cerchiamo quindi di fornire una sintesi dell’ampio approfondimento che FiscoOggi.it, la rivista online ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, ha dedicato al tema.
Il diniego delle amministrazioni fiscali
Entrambe le cause sulle quali si è espressa la Corte di Giustizia UE vertevano intorno al diniego, da parte delle amministrazioni fiscali, di detrazioni dell’Iva. Nello specifico, la società X ha sporto un reclamo perché le è stato negato il diritto alla detrazione per imposte assolte per la costruzione di un ufficio, affidata a uno studio di architetti, mentre la società Y si è rivolta alla Corte di Giustizia a fronte del rifiuto alla detrazione degli importi relativi all’installazione di un impianto fotovoltaico.
La società X e quella Y sostengono però che ci fossero elementi sufficienti a dimostrare la loro volontà di destinare al patrimonio della loro impresa beni oggetto di uso misto e che le autorità tributarie avrebbero dovuto tenerne conto.
La sentenza della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia UE ha dato ragione alle amministrazioni fiscali e confermato che alle due società non spetta la detrazione dell’Iva. La ragione? La comunicazione di destinazione del bene non è avvenuta entro i termini fissati per la dichiarazione annuale dell’imposta sul volume di affari.
Sebbene la stessa Corte abbia confermato il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’Iva versata a monte per i beni acquistati e i servizi loro prestati in base all’art. 167 e seguenti della direttiva Iva, ha anche spiegato che tale diritto è soggetto al rispetto di precise condizioni sostanziali e formali. Pertanto, come riporta FiscoOggi.it “qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell’Iva, l’amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una tale destinazione del bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell’Iva relativo al b2n2”.