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Finalmente, dopo un’attesa durata 6 anni, il nuovo Esecutivo, mediante la Legge di bilancio 2023 (L.197 del 29/12/2022), ha ripristinato l’incentivo per l’acquisto immobili di classe A o B, ossia unità immobiliari ad alta efficienza energetica.
Bonus Green: in cosa consiste?
Grazie alla reintroduzione di questo incentivo, sarà possibile ottenere una detrazione al 50% dell’IVA corrisposta per l’acquisto di unità immobiliari a basso impatto ambientale, a condizione che siano cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o, in alternativa, che l’acquisto sia effettuato direttamente dal costruttore, senza nessun intermediario.
Oltre che dal primo costruttore, ai fini dell’applicazione dell’incentivo si fa riferimento anche alle imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che abbiano eseguito, anche tramite altre imprese appaltatrici, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica (disciplinati dal DPR 380/2001).
L’agevolazione consiste dunque in una detrazione Irpef del 50% sull’importo dell’IVA, ripartita in 10 quote dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
A conti fatti ogni anno sarà possibile detrarre il 5% dell’IVA versata.
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Quando acquistare per accedere al bonus green?
L’opportunità di accedere a tale agevolazione è relativa ad acquisti effettuati dal 1° gennaio 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, non essendo prevista alcuna retroattività di usufruirne per le spese effettuate nel 2022.
Sarà pertanto cura del contribuente di conservare tutte le fatture e i giustificativi inerenti all’acquisto.
Unità immobiliari ricomprese nel bonus green
Nello specifico, la classe energetica “A” (che si divide in 4 sottoclassi decrescenti) indica la presenza di un consumo uguale o inferiore a 30 kilowattora al metro quadro, mentre la “B” indica un consumo annuo che oscilla tra 31 e i 50 kilowattora al metro quadro.
L’incentivo riguarda l’abitazione principale, le seconde case e anche le residenze di lusso a prescindere dal concreto utilizzo dell’acquirente. L’altro requisito imprescindibile, oltre alla classe energetica, è costituito dalla destinazione residenziale dell’immobile.
Anche le pertinenze rientrano nell’agevolazione in commento: a chiarirlo una precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate dalla quale si evince che il beneficio fiscale spettante all’unità abitativa valga anche alla pertinenza, “a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale” (circolare 20/E del 2016).
Chi può usufruirne?
L’agevolazione si riferisce a tutti i soggetti sottoposti a tassazione Irpef, dunque le persone fisiche. Resta dunque esclusa la detraibilità per le società di capitali.
Ciò significa che si applica il concetto incapienza fiscale.
In altre parole, se il contribuente sarà tenuto a versare delle imposte inferiori alla detrazione annuale, esso perderà la possibilità di detrarre interamente 5% dell’Iva versata e potrà farlo fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Irpef.