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Una recente sentenza della Corte di Giustizia della Liguria pone un divieto chiaro: i bonus edilizi non possono essere trasferiti tra coniugi in fase di separazione. Questa decisione segna un punto fermo nelle dinamiche di separazione coniugale e il contestuale destino dei bonus edilizi.
Il destino dei bonus fiscali dopo la separazione
Capita molto spesso che gli ex coniugi separati/divorziati siano entrambi comproprietari dell’abitazione fino a poco tempo prima condivisa, e che il giudice assegna a uno dei due coniugi il diritto ad abitare nell’immobile, soprattutto se in presenza di prole.
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L’ovvia conseguenza è che l’altro coniuge, anche se unico proprietario dell’appartamento, si troverà costretto a trasferirsi altrove.
I dubbi cominciano proprio da qui: abitando l’ex coniuge non assegnatario in un appartamento diverso da quello di cui è proprietario, che sorte avranno i bonus edilizi?
Il caso
La giurisprudenza ha fatto luce proprio su un punto nevralgico che riguarda le famiglie in fase di separazione. Con la sentenza n. 42, emessa il 17 gennaio 2024 dalla Corte di Giustizia della Liguria, ha stabilito un principio importante: i bonus casa non possono essere oggetto di negoziazione tra coniugi in fase di separazione.
Questa decisione mette in luce la posizione sull’impossibilità di redistribuire le agevolazioni fiscali acquisite congiuntamente durante il matrimonio, negando quindi la validità di eventuali accordi privati che mirano a modificare il beneficiario delle detrazioni in favore di uno dei due partner.
Il contesto legislativo
L’art. 16-bis, comma 8, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) si posiziona come pilastro normativo in questa materia, delineando chiaramente i confini entro i quali è possibile il trasferimento delle detrazioni fiscali. Secondo la legge, tali detrazioni possono cambiare mano solo in due circostanze specifiche:
- in occasione della vendita dell’immobile interessato dagli interventi;
- alla morte del beneficiario.
Questo dettaglio normativo, rafforzato dalla recente sentenza, evidenzia l’intento del legislatore di circoscrivere strettamente le condizioni per la riassegnazione dei benefici fiscali, escludendo esplicitamente la separazione coniugale come evento idoneo a giustificare un cambio di destinatario delle agevolazioni.
I limiti interpretativi
L’esplorazione di precedenti interpretazioni normative e giurisprudenziali rafforza ulteriormente la tesi della non trasferibilità dei bonus casa in caso di accordi di separazione.
Infatti, il giudice nelle sue motivazioni, riprende il testo delle circolari dell’Agenzia delle Entrate e i pareri espressi dal Consiglio Nazionale del Notariato, che pur esaminando vari aspetti delle detrazioni fiscali, non aprono a deroghe in casi di separazione coniugale.
In particolare, le analisi condotte non lasciano spazio a interpretazioni flessibili della legge, confermando che la possibilità di trasferire tali agevolazioni è vincolata esclusivamente agli eventi di vendita dell’immobile o decesso del titolare della detrazione.
La legge prevale sugli accordi privati
La sentenza della Corte di Giustizia della Liguria cristallizza un principio fondamentale nel panorama delle normative fiscali italiane: gli accordi privati, inclusi quelli stipulati in fase di separazione coniugale, non possono sovrascrivere o modificare le disposizioni legali vigenti relative alla trasferibilità delle detrazioni fiscali.
Questo principio si radica nella considerazione che l’effettiva sostenibilità delle spese e la loro documentazione ufficiale (fatture e bonifici) costituiscono gli unici criteri validi per l’attribuzione dei bonus.