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Le infiltrazioni in condominio, oltre ad essere tra i problemi più comuni sono anche quelle con maggiori conseguenze. In alcuni casi infatti possono assumere una rilevanza anche penale se la portata è tale da minacciare l’incolumità di altri soggetti.
Su questo tema citiamo una interessante pronuncia della Cassazione, Sezione Penale, che con la sentenza n. 17032 del 21/04/2023 ha evidenziato il perimetro di applicabilità dell’art. 650 c.p., “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, in caso di infiltrazioni tra proprietà limitrofe.
Cosa prevede l’art. 650 del Codice Penale
Va premesso che l’art. 650 c.p. punisce “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene”.
Questa è una norma a carattere sussidiario, cioè significa che è applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica altra disposizione penale oppure non sia previsto un altro tipo di sanzione del tipo processuale o amministrativo.
La vicenda
Il proprietario di un immobile posto nella città di Messina veniva condannato dal Tribunale per il reato di cui all’art. 650 c.p. per non aver ottemperato all’ordinanza sindacale con la quale gli veniva intimata l’immediata messa in sicurezza dell’immobile di sua proprietà.
In particolare, dagli atti alla base dell’ordinanza sindacale emergeva la situazione di degrado in cui versava la proprietà dell’imputato da cui provenivano infiltrazioni, le quali provocavano diverse lesioni nei muri di contenimento, nella pavimentazione esterna e nelle pareti interne della contigua proprietà, il tutto rappresentando una potenziale fonte di pericolo per la privata incolumità dei vicini.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’imputato assolvendolo con formula piena perché il fatto non sussiste. In particolare, i giudici hanno osservato che ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 650 c.p. è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell’interesse della collettività, con la conseguenza che il reato in parola non sussiste nel caso di inosservanza di provvedimento adottato nell’interesse di privati cittadini.
Il caso in esame rientra esattamente in tale casistica e ciò lo si desume dal tenore stesso dell’ordinanza sindacale dalla quale emerge che ad essere messa in pericolo non era la collettività, bensì “solo” i vicini, a causa delle mancate riparazioni ai muri di contenimento, alla pavimentazione esterna ed alle pareti interne che provocavano infiltrazioni e pericoli di crollo del muro stesso.