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Che si tratti di edifici in zone di montagna, dove le precipitazioni sono all’ordine del giorno, o di palazzi in città come Milano, Torino o Venezia, dove il piano della mobilità prevede attività straordinarie e mirate per non soccombere alle nevicate invernali, l’interrogativo ricorrente è sempre lo stesso: come contrastare l’emergenza neve perché il fenomeno atmosferico più atteso dell’anno non si trasformi in un portatore sano di disagio?
In che modo, il condominio può far fronte (o addirittura prevenire) a nevicate abbondanti e alle spese che ne conseguono?
Neve in condominio: prevenire è meglio che curare
Quando si parla di neve in condominio la parola d’ordine è: pianificare. Soprattutto nelle città o nei paesi in cui, nei mesi invernali, la neve è una costante.
Perché una nevicata non si traduca tanto in una scomodità quanto in un pericolo per gli inquilini di un condominio, dunque, si pensi alla possibilità di scivolamento o caduta nel vialetto d’accesso o all’interno delle parti comuni, per cui, a pagarne i danni sarebbe tenuto l’intero condominio in proporzione alle tabelle millesimali di ogni appartamento, è necessario che il suo custode, l’amministratore, si doti preventivamente di sale o si preoccupi di prendere contatto con una società che spala la neve in eccesso.
Entrambi questi atti conservativi rientrano in quelle che vengono definite “manutenzioni ordinarie” dell’edificio e per le quali non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea di condominio.
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Quali sono gli obblighi dell’amministratore in caso di nevicata?
Così come riportato nell’art. 1130 del Codice Civile, l’amministratore di condominio è obbligato a “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”.
Ciò significa che il responsabile della buona manutenzione del condominio deve tener conto, tra le tante, anche di possibili eventi calamitosi – come una nevicata abbondante – che potrebbero compromettere la conservazione dello stabile.
Perché questo non avvenga, dunque, dovrà rendere conto ai proprietari degli appartamenti delle azioni compiute o previste (come l’acquisto di sale o l’appaltamento dei lavori di spalatura) e riportare le spese sostenute nel bilancio annuale, alla voce “neve in condominio”.
Come già detto, non è obbligatorio indire un’assemblea per la validazione degli atti da compiere, a meno che non sia necessario appaltare i lavori a ditte terze.
In questo caso, basterà la maggioranza semplice, ossia che un terzo del valore dell’edificio si esprima favorevolmente.
I costi, infine, verranno ripartiti tra tutti i condòmini.