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Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 489 del 13 maggio 2022 ha avuto modo di chiarire che in caso di rottura accidentale della conduttura condominiale dell’acqua potabile è ravvisabile una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. da parte del Condominio, qualora il medesimo non riesca a provare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Il caso
I condomini danneggiati chiamavano in giudizio il Condominio al fine di accertare e dichiararne la responsabilità esclusiva in ordine ai danni causati in ragione delle infiltrazioni d’acqua verificatesi nel proprio appartamento.
A sostegno delle proprie ragioni, gli attori chiedevano l’ammissione al giudizio della relazione peritale svolta in sede di ATP tra le parti. In via preliminare, eccepivano altresì il difetto dello ius postulandi in capo all’Amministratore dello stabile, con conseguente dichiarazione di contumacia del convenuto atteso che questi non aveva riferito alla compagine condominiale le circostanze della citazione e dunque, in assenza di una delibera di autorizzazione, fosse privo della capacità di stare in giudizio.
Il condominio si costituiva respingendo ogni addebito, chiedendo altresì la valutazione del concorso del fatto colposo degli attori ex art. 1227 c.c.
La legittimazione passiva dell’Amministratore senza autorizzazione dell’assemblea nelle controversie risarcitorie per danni derivanti da parti comuni
Preliminarmente, il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi, rigettandola, l’eccezione degli attori sulla carenza dello ius postulandi in capo all’amministratore. Ed, infatti, la legittimazione passiva dell’amministratore sussiste, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea, nelle controversie relative a pretese risarcitorie per danni derivati al singolo condominio o a terzi da parti comuni.
Il Giudice, nel ribadire l’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, afferma che dal potere derivante all’amministratore ai sensi dell’art. 1130 n.4 c.c. – compiere atti conservativi relativi alle parti comuni – deriva conseguentemente allo stesso la correlata autonoma legittimazione processuale attiva e passiva ex art. 1131 c.c. in ordine alle controversie in materia di risarcimento danni.
Responsabilità da cosa in custodia in capo al Condominio per la rottura accidentale della tubatura condominiale dell’acqua potabile
La pronuncia in esame è interessante per l’iter logico-giuridico con cui il Tribunale è giunto a ritenere applicabile al caso concreto l’ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Affinché possa applicarsi tale disposizione è infatti sufficiente per il danneggiato provare l’esistenza di un effettivo nesso causale tra la cosa ed il danno subito, spettando invece al custode la prova del cosiddetto “caso fortuito”.
Ciò nondimeno l’effettiva incidenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità va necessariamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, con la conseguenza che tanto meno essa sarà intrinsecamente pericolosa, tanto più sarà agevole per il danneggiato prevedere e superare la situazione di pericolo attraverso l’adozione di normali cautele.
Di conseguenza, nel caso di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato potrà atteggiarsi in base ad un ordine crescente di gravità.
Essa potrà rilevare a titolo di concorso causale colposo ex art. 1227 c.c. ovvero escludere il nesso di causalità facendo di conseguenza venir meno la responsabilità del custode.
Pertanto, nell’ipotesi di rottura di una condotta condominiale dell’acqua potabile, il Condominio dovrà ritenersi responsabile del danno causato salvo la ricorrenza del caso fortuito o l’eventuale concorso del creditore che sarà idoneo a ridurre o escludere il risarcimento.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.