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In caso di rifacimento della facciata o di lavori straordinari che necessitano del montaggio di ponteggi può accadere quanto è successo al condomino della vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale di Roma e decisa con la sentenza n. 6226 del 19/04/2023.
I fatti di causa
La vicenda è ambientata in uno dei migliaia condomini romani oggetto quotidianamente di interventi di manutenzione sui fabbricati che implicano l’utilizzo di impalcature e ponteggi fissi.
In particolare il proprietario di un appartamento citava in giudizio il condominio e la ditta appaltatrice dei lavori poiché, a causa dei ponteggi installati per eseguire i lavori, alcuni malviventi si erano introdotti nel proprio appartamento asportando beni e denaro servendosi proprio dei predetti ponteggi per arrivare sino al piano ed introdursi dalla finestra.
La decisione del Tribunale
Il Giudice romano alla luce dell’istruttoria e delle documentazione fotografica prodotta accoglie parzialmente il ricorso presentato attribuendo responsabilità sia al condominio sia alla ditta appaltatrice. Non è stata invece accolta la richiesta risarcitoria di € 25.000,00 per i furti subiti nell’appartamento poiché i testimoni non hanno fornito indicazioni utili sugli oggetti di valore che sarebbero stati trafugati né sono state prodotte ulteriori prove a riguardo. Escluso inoltre il danno non patrimoniale poiché non debitamente provato in giudizio.
Responsabilità della ditta appaltatrice
La ditta esecutrice dei lavori è stata ritenuta dal giudice responsabile per violazione dell’art. 2043 c.c., norma che prevede “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
E’ stato infatti provato in giudizio che il contratto di appalto prevedeva, in ordine ai rischi di intrusione causati dalla presenza dei ponteggi sulla facciata, che la ditta si sarebbe fatta carico di installare un idoneo sistema di allarme e che i ponteggi, per tutto il tempo di loro installazione, e quindi per 24 ore al giorno, sarebbero stati dotati di impianto anti-intrusione predisposto a copertura reciproca e con rilevazione dei movimenti. E’ stato invece provato in giudizio, attraverso una testimonianza, che alla presunta ora del furto non si è mai attivato l’allarme sul ponteggio.
Responsabilità del condominio
Il Giudice romano ha ravvisato anche la responsabilità del condominio, integrando quella prevista dall’art. 2051 c.c., e cioè per i danni da cosa in custodia. Nello specifico, il condominio avrebbe dovuto vigilare sull’operato della ditta, sia in qualità di custode delle parti comuni sia poiché aveva nominato il direttore dei lavori, con qualifica anche di coordinatore della sicurezza.
Quest’ultimo, rivestendo tale qualità, avrebbe dovuto vigilare sull’idoneità del sistema di sicurezza installato dalla ditta dei lavori sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, cosa che invece, come laconicamente ammesso in sede di testimonianza, non aveva fatto.
Condannati quindi in solido il condominio e l’impresa per il risarcimento dei danni subiti dall’immobile per il danneggiamento della grata, della serranda e della porta finestra, oltre che alle spese del giudizio.