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Occorre sempre prestare attenzione quando si vuole realizzare un’opera sul balcone o sul giardino. Difatti spesso accade che la necessità di una maggiore vivibilità della propria abitazione, porti i singoli proprietari a realizzare strutture e opere in assenza dei permessi o addirittura non consentite affatto dalla legge. Un interessante spunto sul tema è dato dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 6301 del 28 giugno 2023.
Il caso a Catanzaro
Il proprietario di un immobile sito nel comune di Catanzaro si vedeva costretto ad impugnare dinanzi al TAR, l’ordinanza di demolizione con la quale il Comune di Catanzaro aveva imposto il ripristino dello stato dei luoghi, con riferimento ad opere abusivamente realizzate su un immobile di sua proprietà.
In particolare la contestazione aveva ad oggetto l’ampliamento dell’abitazione di 76 mq per 2,50 metri di altezza, mediante l’installazione di una veranda in legno lamellare e vetri; la demolizione e ricostruzione della pavimentazione del terrazzo di copertura; nonché ulteriori interventi anche sulla parte impiantistica.
Tali interventi, secondo il proprietario, rientravano tra quelli che non richiedevano alcuna autorizzazione, mentre, a detta del comune, e anche secondo il TAR che confermava la correttezza del provvedimento impugnato, l’opera avrebbe richiesto il permesso di costruire, sia considerando la creazione di un volume superiore al 20% di quello dell’edificio principale, sia per l’assenza dei requisiti della precarietà e della facile rimozione.
Manca l’amovibilità della veranda
Ad avviso di parte appellante, l’opera realizzata, munita di regolare autorizzazione del Genio Civile, non necessitava di ulteriori titoli abilitativi, in quanto non ha comportato la realizzazione di un organismo edilizio nuovo e diverso dal precedente, né modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti; pertanto, non sarebbe qualificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art 10 del D.P.R. 380/01.
Per i giudici del consiglio di Stato, invece, la qualifica data dal TAR è essenzialmente corretta. Difatti il manufatto in questione ha un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale ed ha una sicura incidenza sul carico urbanistico, tanto è vero che il provvedimento impugnato si esprime nel senso di “ampliamento dell’abitazione”.
Sul punto non vi sono dubbi che le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico.
La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.
Trattandosi sostanzialmente di una nuova volumetria, condivisibilmente il TAR ha ricondotto l’intervento nell’alveo della ristrutturazione edilizia, per la quale era necessario munirsi del permesso di costruire e, di conseguenza. è stata correttamente disposta la sanzione demolitoria.