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La spettanza della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio non comporta automaticamente la riconoscibilità del diritto alla detrazione per il Bonus mobili, di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013. Il contribuente, infatti, è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti alla detrazione, ovvero attestare che i beni per i quali chiede l’agevolazione siano effettivamente destinati ad un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 29852 del 27 ottobre 2023.
La suprema Corte di è pronunciata sul controllo formale previsto dall’articolo 36-ter, che consente al fisco di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti.
Il fatto
Nel caso in esame, il contribuente si era opposto alla decisione della Commissione tributaria, che aveva confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione con il quale era stato intimato al contribuente il pagamento di maggiori imposte, oltre accessori, in relazione a detrazioni per spese di ristrutturazione e spese di arredo.
Tale norme, come noto, consente all’amministrazione finanziaria di procedere, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, “al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta”.
Controllo formale e invito a fornire chiarimenti
Nel rigettare definitivamente il ricorso, la Cassazione precisa che il controllo formale citato non limita la conoscenza dell’Amministrazione ai dati e agli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni o già in possesso dell’anagrafe tributaria, ma consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria.
Tale attività è espressamente prevista dallo stesso articolo 36-ter, che prevede l’invito rivolto al contribuente “a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi”.
Tale invito – spiega la Corte – “non costituisce un adempimento necessitato, essendo rimessa alla valutazione dell’Ufficio finanziario l’opportunità di acquisire chiarimenti o documentazione. L’amministrazione può dunque prescindere dalla formulazione dell’invito quando non ne ravvisi la necessità.
La decisione
Sulla base di tali principi, la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente.
Per i giudici, in particolare, è infondata la tesi del contribuente, secondo cui la spettanza della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio comportava necessariamente la riconoscibilità del diritto alla detrazione per il Bonus mobili.
Per la suprema Corte, invece, tale riconoscimento non scatta automaticamente: il contribuente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti della detrazione, ovvero che gli arredi erano destinati all’immobile interessato dai lavori di ristrutturazione.
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