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Il Tribunale di Roma con la Sent. n. 14890 del 12 ottobre 2022 ha avuto modo di pronunciarsi circa l’addebito di responsabilità del Condomino nell’ipotesi di infiltrazioni piovane all’interno di un box, qualora da queste derivino dei danni a beni preziosi ivi custoditi.
Il giudice romano, previa affermazione dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., ha escluso la responsabilità del Condominio in considerazione della condotta negligente dell’attore danneggiato, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno ed integrando ordunque il caso fortuito richiesto dal legislatore.
Box allegato e danni: quando il condominio ha colpa?
L’attore conveniva in giudizio il Condominio domandando di accertarne e dichiararne la responsabilità relativamente ai danni causati al box di proprietà esclusiva da infiltrazioni d’acqua provenienti dallo spazio condominiale sovrastante, oltre che all’esecuzione dei lavori di ripristino.
Il condomino insisteva altresì per il risarcimento dei danni subiti a preziosi libri antichi custoditi nel box, che, a suo dire, sarebbero derivati dal ristagno di umidità.
Il Condominio convenuto si costituiva contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria, sia sotto il profilo della responsabilità, sia sotto il profilo della quantificazione dei danni pretesi dall’attore, opponendo altresì il concorso di quest’ultimo ex art. 1227 c.c. nella determinazione dei danni subiti.
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Danni da infiltrazioni d’acqua in un condominio: i responsabili
La pronuncia in esame si inserisce sulla scia dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale volto a considerare la responsabilità per infiltrazioni in un condominio quale responsabilità sussumibile sotto l’art. 2051 c.c.
Difatti, il presupposto per la configurazione della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia è, per l’appunto, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, non assumendo cioè alcun rilievo la violazione in sé dell’obbligo di vigilare il bene da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Ciononostante, per valutare concretamente l’addebito della responsabilità occorre fare quindi riferimento allo specifico profilo della ripartizione dell’onere probatorio, che è particolarmente rilevante e delicato quando, come nel caso in esame, il danno non è l’effetto del dinamismo interno della cosa ma richiede che al modo di essere della cosa, di per sé statica e inerte, si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato.
Prova del danno e nesso causale
Nella fattispecie oggetto della sentenza in commento il Tribunale capitolino ha avuto modo analizzare il rapporto intercorrente tra la prova degli elementi costitutivi della domanda e la condotta della vittima.
Le allegazioni dell’attore non sono state ritenute idonee per dimostrare tutti gli elementi costituivi della domanda. Dall’istruttoria è emerso come il danneggiato non abbia mai informato la compagine condominiale della presenza all’interno del proprio di rari libri antichi, e che lo stato dei luoghi stesse provocando loro danni irreparabili.
Oltretutto, rientra nel notorio acquisito alla comune esperienza che la conservazione di libri antichi richieda particolari attenzioni, tanto più se si considera che l’attore danneggiato lavorava in una rilegatoria che si occupa di libri antichi.
Di conseguenza, il comportamento colposo del danneggiato risulta idoneo a interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, facendo le veci del caso fortuito.
Il creditore deve usare l’ordinaria diligenza al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento della controparte (art. 1227 c.c.).
Questo dovere si sostanzia anche nello scegliere la condotta che si presenti maggiormente idonea a soddisfare il proprio interesse, contemperando quello del debitore alla limitazione del danno.
Nel caso in cui il creditore, non adotti la condotta richiesta dalle circostanze per evitare il danno, esso non può essere posto a carico del debitore inadempiente (Cass. civ., sez. II, 5 aprile 2011, n. 7771).