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Il problema dei parcheggi, soprattutto in condominio, è diventato ormai un tema importante. Difatti, se da un lato i costruttori riservano sempre meno spazio ai parcheggi condominiali, ivi compresi gli stalli per le auto e/o motorini e biciclette, dall’altro occorre considerare il crescente numero di auto a disposizione di ogni famiglia nonché l’incremento di mezzi alternativi come lo scooter o la bici elettrica, rendendo così sempre più difficile trovare posti disponibili in condominio.
L’importanza di una sosta regolamentata
Ecco perché diventa importante regolamentarne la sosta, prevedendo addirittura ipotesi di turnazione per consentirne l’utilizzo a tutti condomini.
Problema strettamente connesso all’utilizzo dei parcheggi è certamente quello dell’abuso del suo utilizzo da parte di un condominio oppure, il completo abbandono di un mezzo (auto, moto, bicicletta) nel parcheggio condominiale.
Il problema sollevato è di sicura attualità dato che, nella stragrande maggioranza dei condomini, non ci sono posti a sufficienza per sistemare auto, moto, scooter e biciclette di tutti i condomini.
Una premessa è d’obbligo: il regolamento di condominio può sancire divieti, limitazioni o obblighi in relazione ai parcheggi, definendone l’utilizzo e le modalità.
La norma
Esclusi pertanto tali casi, la norma da tenere a mente è l’art. 1102 c.c.: “tutti i condòmini possono servirsi del cortile, così come delle altre parti comuni dell’edificio, purché non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. In altre parole, ciascun condominio potrà parcheggiare liberamente i propri mezzi dove vuole all’interno degli spazi condominiali previsti.
Il problema sorge allorquando si supera la soglia dell’uso più intenso sconfinando nell’abuso. Bisogna sul punto evidenziare che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il parcheggio da parte del condomino della propria autovettura per lunghi periodi di tempo su una porzione del cortile comune costituisce abuso agli effetti dell’art. 1102 c.c., in quanto, impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento agli altri potenziali utilizzatori.
Dopo quanto un mezzo è “abbandonato”
A ciò si aggiunga che lasciare la propria autovettura in una qualunque area di sosta, anche in quella condominiale, per mesi, potrà far sì che venga identificata come “abbandonata”.
La legge, unitamente a pronunce della suprema corte, ha identificato dei criteri per stabilire quando possa parlarsi di auto “abbandonata”, così da poter agire di conseguenza. In particolare, le ipotesi in cui un veicolo può considerarsi “fuori uso” sono:
- quando il proprietario se ne disfi o abbia l’obbligo di disfarsene;
- quando è privo di targa;
- quando risulti in evidente stato di abbandono (compresa l’ipotesi in cui il veicolo è fermo poiché sottoposto a fermo amministrativo).
In tutti questi casi, i condomini possono esigere che l’amministratore intervenga a tutela delle parti comuni, attivandosi giudizialmente per ottenere un provvedimento che autorizzi la rimozione coattiva del mezzo, oppure l’applicazione di una sanzione condominiale pecuniaria.
Sanzioni penali
Sotto altro profilo, l’abbandono di un’auto all’interno del condominio potrebbe addirittura configurare un reato, integrando una violazione del Testo Unico in materia ambientale (c.d. Codice dell’ambiente) che vieta e sanziona l’abbandono di rifiuti speciali sul suolo e nel sottosuolo.
Ebbene secondo un indirizzo costante della giurisprudenza, rientra nella nozione di rifiuto speciale anche un’auto abbandonata (veicoli a motore in genere), nonché le loro parti qualora si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico.
E per le biciclette?
Detto ciò, un discorso per certi versi simile può essere fatto anche per l’abbandono di altri mezzi come, ad esempio, le biciclette (mezzi quindi privi di targa e non iscritti al PRA).
Anche in tale caso, si evidenzia che l’amministratore non ha il potere di rimuovere coattivamente le bici, né tantomeno tagliare i lucchetti, dovendo necessariamente rivolgersi prima all’autorità pubblica, che agirà dietro ordine dell’autorità giudiziaria.
È opportuno ricordare che la Suprema Corte ha già in più occasioni punito la condotta dell’amministratore che aveva provveduto autonomamente alla rimozione dei ciclomotori e biciclette parcheggiati abusivamente nell’area condominiale.