Indice dei contenuti
Quante volte girando per le strade (o anche nel proprio condominio) ci si imbatte in cassette postali sature di materiale pubblicitario, con spesso annesse targhe che ne vietano la distribuzione?
Ebbene, il TAR nel 2017 si è espresso in materia di distribuzione pubblicitaria porta a porta, vediamo cosa dice la sentenza.
Volantinaggio e decoro urbano: cosa dice la Legge
Per tutelare il decoro urbano, spesso i Comuni si sono espressi in materia di distribuzione pubblicitaria porta a porta.
Le giunte tendenzialmente si erano pronunciate, fino a pochi anni fa, contro il volantinaggio, poiché il più delle volte si risolveva in un accumulo di carta vicino gli ingressi dei condomini e perché non esisteva una normativa ben precisa che disciplinasse la materia giuridica in questione.
Cosa dice il TAR?
Queste disposizioni comunali hanno sollevato un dibattito all’interno del quale si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale piemontese con la sentenza 742 del 15 giugno 2017: questa sostanzialmente recita che i Comuni non possono vietare la distribuzione di materiale pubblicitario, in quanto quest’ultimo rientra all’interno delle facoltà delle singole imprese e del libero mercato.
Leggi anche: LESIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO CONDOMINIALE: LA VALUTAZIONE NON SPETTA AL COMUNE
Qualche eccezione
Ovviamente, la sentenza del TAR piemontese è da intendersi in maniera del tutto generica; il Comune infatti ha facoltà di punire gli abusi onde evitare un grande accumulo di sporcizia e di rifiuti negli ambienti cittadini, anzi, la distribuzione indiscriminata di materiale pubblicitario su ogni superficie è da valutare caso per caso.