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Ogni anno in Italia sono decine di migliaia le situazioni in cui un cittadino decide di intestare i propri beni materiali (in tutto o solamente in parte) ad un familiare, sia esso un fratello o il più lontano dei cugini.
Nella maggior parte dei casi, la scelta viene fatta con l’obiettivo di anticipare gli effetti della successione ereditaria, che altrimenti andrebbero a ricadere sul soggetto beneficiario al momento della morte del legittimo proprietario.
Fino qui, nulla di strano: si prende appuntamento dal notaio, ci si reca nel suo ufficio con tutta la documentazione necessaria, si dichiara l’intenzione di voler procedere con una donazione e infine – dopo la verifica della sussistenza di tutti i crismi necessari per lo svolgimento dell’operazione – viene stilato il contratto che certifica il passaggio di proprietà.
Donazione e successione, chi sono gli “eredi legittimi” del defunto
Ebbene, in molti casi l’apparente semplicità di questo procedimento viene intralciata dal sorgere di diversi fattori ostacolanti.
Il rapporto tra donazione e successione risulta infatti molto più complicato di quello che si possa pensare, soprattutto se l’atto di cessione sottoscritto dal proprietario ancora in vita finisce per ledere i diritti di attribuzione di alcuni familiari che si vedono esclusi dal lascito dei beni.
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Quest’ultimi, secondo le indicazioni della normativa in materia, vengono definiti “eredi legittimi” e sono titolari (per legge) di una quota prestabilita di patrimonio che hanno la potestà di reclamare una volta defunto il proprio caro. In particolare, stiamo parlando del coniuge e degli eventuali figli della persona scomparsa.
Una donazione è revocabile? Cosa dice la legge
Quando una donazione esclude gli eredi legittimi dall’ottenimento della propria quota di eredità stabilità dal codice civile, è loro diritto quello di rivolgersi ad un giudice per invalidare l’atto notarile. Questo passaggio è consentito fino a 10 anni dalla morte del defunto e fino a 20 anni dalla sottoscrizione del documento.
Nello specifico, la contestazione della donazione può avvenire se – in conseguenza ad essa – non vengono rispettate le seguenti ripartizioni stabilite dalla legge:
- il coniuge senza figli ha sempre diritto alla metà del patrimonio del defunto;
- il coniuge con un figlio ha sempre diritto ad 1/3 del patrimonio (così come il figlio);
- il coniuge con più prole ha sempre diritto ad 1/4 del patrimonio (mentre la metà dei beni va ripartita tra i figli).
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.