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Transazione approvata dall’assemblea condominiale: è vincolante anche per gli assenti o contrari?

19 Maggio 2022 Atti e normative
Assemblea condominiale

Indice dei contenuti

  • Il caso
  • La presunzione di condominialità: di cosa si tratta
  • L’esito

La transazione conclusa dall’assemblea con un terzo creditore del condominio non ha causa nell’efficacia del contratto concluso, bensì nella disciplina del condominio, con la conseguenza che l’accordo sarà idoneo a vincolare tutti i condomini anche se assenti o dissenzienti. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15302/2022 del 13 maggio 2022.


Leggi anche: INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA: NON SERVE L’UNANIMITÀ DEL CONDOMINI


Il caso

La ricorrente impugnava una delibera condominiale con cui lamentava l’illegittimità dell’addebito a suo carico della somma, ripartita a seconda della quota che spettava ad ogni condomino, relativa alla transazione conclusa tra il condominio e la ditta che aveva eseguito alcuni lavori per il rifacimento della condotta fognaria condominiale.

Veniva inoltre impugnato l’imputazione a suo titolo della somma dovuta per il pagamento dei medesimi lavori eseguiti dalla società. La ricorrente sosteneva infatti l’illegittimità della somma approvata nel consuntivo asserendo di non potersi ritenere obbligata al pagamento di tali crediti.

Il Tribunale e la Corte di Appello ritenevano legittima la decisione dell’Assemblea riguardo all’approvazione del consuntivo, regolarmente approvato a maggioranza.

Il condomino dissenziente ricorre quindi innanzi alla Corte. Anche in tale sede, tuttavia, il ricorso viene respinto e viene confermata la legittimità della delibera impugnata.

La presunzione di condominialità: di cosa si tratta

La pronuncia in esame è interessante sotto un duplice profilo. In primo luogo, la Corte ha ritenuto operante l’art. 1117, n.3) c.c. a mente del quale sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio anche gli impianti idrici e fognari, nonché i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale.

Sulla base di ciò la Corte reputava priva di censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in applicazione dell’art. 1123 c.c. attribuiva le spese necessarie per la conservazione delle condutture fognarie a carico del ricorrente in misura proporzionale al valore della proprietà.

L’esito

L’ordinanza in commento ha avuto inoltre modo di affermare che la transazione sottoscritta tra la compagine condominiale e una ditta terza creditrice è idonea a vincolare tutti i condomini, inclusi gli assenti o dissenzienti in applicazione dell’art. 1137 c.c.

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