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Buone notizie per lavoratori autonomi e liberi professionisti, finiti in crisi a causa della pandemia e con il mutuo da pagare. L’ultima legge finanziaria (legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”) ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, relativo all’acquisto della “prima casa”.
Si tratta di uno stop che può essere richiesto per un massimo di 18 mesi, fruibili in non più di 2 periodi separati. Per accedere alla misura, però, è necessario rispettare numerosi paletti, che riguardano l’immobile e la situazione lavorativa del soggetto.
In che cosa consiste la misura
Il beneficio consiste nella sospensione del pagamento dell’intera rata, per un periodo massimo di 18 mesi, e nel rimborso del 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione, secondo le modalità di calcolo previste da Consap. In questo documento di banca IntesaSanpaolo si trova un esempio concreto relativo al calcolo.
I criteri per ottenere la sospensione
Il primo criterio reddituale da rispettare, che sta alla base dell’agevolazione, è aver accusato una perdita dei ricavi superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda; ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre.
Altro elemento indispensabile, il calo dei ricavi deve essere “conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”, come recita il testo. Questi due principi sono il cuore della misura, che non è volta a fornire un aiuto generico agli autonomi/professionisti nelle attività di oggi, ma si riferisce comunque a perdite subite quando eravamo nel pieno dei lockdown.
Inoltre il rallentamento dell’attività deve essere una causa diretta delle chiusure o delle restrizioni messe in atto dall’esecutivo, non basta che il soggetto abbia fatturato meno in senso generale.
Per procedere con l’apposita domanda di sospensione delle rate del mutuo non è obbligatoria la presentazione dell’Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) e possono essere ammessi mutui di importo fino a 400.000 euro.
Agli autonomi (a differenza dei dipendenti che hanno perso il posto o hanno avuto riduzioni di lavoro) non viene richiesta la presentazione di particolari documenti. Quindi, si tratta in sostanza di una autocertificazione.
Possono accedere alla sospensione anche quei soggetti che hanno comprato casa mediante il fondo “prima casa”, altro strumento pubblico gestito da Consap, che assiste alcune categorie di acquirenti con una garanzia statale che copre fino all’80% della quota capitale. Ma questa è l’unica deroga, altrimenti la sospensione è vietata per chi fruisce di altri tipi di agevolazioni pubbliche.
Per quanto concerne l’immobile, la sospensione vale per i mutui “prima casa”, relativi all’abitazione principale, a patto che questa non ricada nelle categorie catastali considerate di lusso, cioè A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli/palazzi eminenti).
Casi particolari: occhio ai mutui problematici
Vi sono altri vincoli che possono precludere la possibilità di accedere alla sospensione. Sul fronte del mutuo, la misura non vale per quei finanziamenti che avevano come scopo soltanto la “ristrutturazione” o la “liquidità”. Queste finalità possono essere presenti, ma sempre in abbinata alla componente “acquisto prima casa”. Niente da fare, invece, per quei mutui finalizzati alla “costruzione” dell’immobile. La legge parla solo di acquisto.
Occhio, inoltre, alla regolarità dei pagamenti. Il beneficio, infatti, viene negato per quei mutui che, al momento della domanda, presentino ritardi nei pagamenti superiori ai 90 giorni, quindi rate scadute da oltre tre mesi. Si può accedere, invece, anche in presenza di rate non sanate ma entro i 90 giorni di tempo (in questo caso, anche le rate scadute vengono incluse nel periodo di sospensione e non danno luogo a interessi di mora).
Il quadro si complica nel caso il mutuo sia già diventato più problematico. Secondo la legge, infatti, la sospensione non può essere richiesta se è già stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile, da parte di terzi. Allo stesso modo, in caso di azioni esecutive da pare di terzi, a sospensione già accordata, questa viene immediatamente sospesa.
Tempi e modalità
Il modulo di richiesta si presenta alla banca con cui si ha in corso il mutuo. Sarà l’istituto a inviarlo alla Consap, al massimo entro 10 giorni solari dalla ricezione della domanda. Consap comunica la propria decisione alla banca entro 15 giorni solari dalla ricezione della documentazione e la banca è tenuta a informare il cliente dell’esito per iscritto. Questo rappresenta una novità, perché nella versione precedente della misura, la sospensione avveniva in automatico, da parte della banca, in attesa dell’esito Consap.
di Adriano Lovera