Indice dei contenuti
Cosa succede nel caso in cui il proprietario di un immobile, acquistato con l’agevolazione prima casa, sia intenzionato a rivendere la stessa prima dello scadere del vincolo dei 5 anni e procedere con la compravendita di una nuda proprietà?
A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate, con la nota n. 349 dello scorso 28 giugno.
Agevolazione prima casa: quando decade?
Secondo la giurisprudenza e le conseguenti norme che regolamentano l’acquisto di un’abitazione, tramite la cosiddetta agevolazione prima casa, per poter usufruire del bonus il cittadino italiano deve essere in possesso di alcuni requisiti specifici.
Tra questi, vi è il vincolo alla non alienazione dell’immobile entro 5 anni dalla data dell’acquisto, pena: il pagamento delle imposte di registro, le imposte ipotecarie e quelle catastali in misura totale (cioè quella prevista per chi si accinge ad acquistare una casa che non sia la prima), una sanzione pari al 30% delle stesse tasse e gli interessi maturati nel periodo tra l’acquisto e la rivendita.
Per semplificare: se l’appartamento, la casa indipendente o la villetta unifamiliare acquistata fruendo dell’abbuono viene rivenduta prima dello scadere dei 5 anni, l’agevolazione decade e tutte le imposte che erano inizialmente state pagate in forma ridotta dovranno essere rimborsate al 100% del loro valore.
Tuttavia, questa regola non vale nel caso in cui il contribuente si accinga ad acquistare un nuovo immobile entro un anno dall’alienazione del primo. In questo modo, l’agevolazione resta valida e si trasferisce sulla nuova proprietà.
Tutto quanto sopra descritto resta valido solo se il proprietario dell’immobile stabilisce la propria residenza nel comune in cui è stata acquista l’abitazione oggetto dell’usufrutto dell’agevolazione, entro 18 mesi dall’acquisto della stessa.
Si può acquistare una nuda proprietà con l’agevolazione prima casa?
Il caso specifico preso in esame dall’Agenzia delle Entrate riguardava l’intenzione di una donna (residente all’estero) di acquistare una nuda proprietà a seguito dell’alienazione di un immobile precedentemente acquistato con l’agevolazione prima casa.
Nonostante la compravendita fosse avvenuta entro un anno dall’alienazione della vecchia casa, l’Agenzia ha negato la possibilità di usufrutto dell’agevolazione trattandosi di un immobile non immediatamente godibile in via piena ed esclusiva dall’acquirente, così come sancito dalla Corte Suprema nel giugno del 2018 con la sentenza n. 17148.
Tanto per il cittadino italiano residente sul territorio nazionale, quanto per il cittadino italiano emigrato all’estero, dunque, vale la stessa regola: l’agevolazione prima casa decade nel caso dell’acquisto di una nuda proprietà.