Indice dei contenuti
In condominio i contratti stipulati con soggetti terzi sono davvero tanti. Si vedano a titolo esemplificativo i casi di: lavori straordinari, manutenzione ascensore, portiere dello stabile, ditta di manutenzione del verde o delle pulizie.
Per tale ragione può capire, e sovente accade, che un fornitore o una ditta che ha eseguito delle opere non venga pagato dal condominio e che, pertanto, agisca giudizialmente per soddisfare il proprio credito.
Le cose si complicano, però, se in condominio vi sono soggetti morosi, poiché spetterà poi dopo al creditore agire esecutivamente e singolarmente nei loro confronti per recuperare le somme dovute.
Fattispecie come quelle descritta è proprio quella analizzata e decisa da una recente pronuncia della Cassazione, la n. 3830 depositata in data 8 febbraio 2023.
La vicenda
Il giudizio originario verteva tra il condominio ed una cooperativa edilizia creditrice del condominio, nel corso del quale il legale del condominio aveva chiamato in causa alcuni condomini morosi. Il Tribunale, nell’accogliere le ragioni della cooperativa creditrice, dichiarava però nulla la chiamata in causa fatta dal legale del condominio ai morosi, evidenziando per due di essi il difetto di procura mente per l’altro quello di legittimazione passiva.
Il giudice aveva fondato il proprio convincimento nel rigettare la chiamata in causa dei terzi, sul presupposto che l’avvocato non aveva il mandato per chiamarli in causa, non potendo legittimarsi il suo operato sulla generica dizione contenuta nella procura del condominio in cui gli si conferiva “ogni facoltà di legge”.
Per tale giudizio, l’avvocato del condominio aveva in ogni caso maturato un compenso, richiesto con decreto ingiuntivo al condominio, il quale però, visto l’esito del giudizio nel quale erano maturate le competenze del legale, si opponeva alla sua richiesta chiedendo altresì il risarcimento per l’errore professionale dell’avvocato, reo di aver sbagliato nell’aver chiamato in causa i tre condomini morosi.
Appellata la sentenza da parte dell’avvocato, la Corte di Appello riformava però integralmente la sentenza sul presupposto che non solo non risultava cagionato un danno al condominio, ma neppure l’esistenza dell’errore professionale, in quanto l’avvocato era pienamente legittimato a chiamare un terzo (i condomini morosi) in causa.
Si giunge così in Cassazione, la quale non può fare altro che confermare la decisione presa dalla Corte di Appello, evidenziando che il legale del condominio convenuto in giudizio dal creditore ben poteva chiamare in causa i condomini morosi in base alla procura alle liti conferitagli «con ogni facoltà di legge» dall’amministratore.
Non sussiste, dunque, l’errore professionale che dovrebbe portare l’avvocato a risarcire il cliente: la procura ad litem, infatti, consegna al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedono l’ambito della lite originaria.
Il principio da ricordare
La chiamata in causa dei morosi da parte dell’avvocato del condominio convenuto da un terzo creditore, se operata in virtù di una procura alle liti nella quale è stata conferita al legale ampia ed omnicomprensivi (si veda nel caso di specie la dicitura “ogni facoltà di legge”), non può affatto essere ritenuta contraria alla diligenza imposta ex articolo 1176, co. 2, c.c., alla prestazione del difensore né un’attività professionale totalmente inutile ex ante e tale da impedire al cliente un esito della lite altrimenti ottenibile.
Anzi, occorre precisare che la scelta dell’avvocato del condominio di chiamare in causa i morosi è del tutto condivisibile, poiché la non partecipazione del singolo condomino moroso al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e, quindi, l’assenza di contraddittorio nei suoi confronti potrebbe causare una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.