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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), con una risposta fornita dal Servizio Supporto Giuridico a una stazione appaltante, ha chiarito che la compensazione dell’aumento dei prezzi si può ottenere solo ed esclusivamente per i materiali e per i prodotti presenti nell’elenco fornito dallo stesso Ministero e allegato ai decreti con cui esso rileva le variazioni di prezzo, ma non per materiali o prodotti simili.
Una stazione appaltante nel 2018 ha stipulato un contratto di manutenzione e di gestione degli impianti di climatizzazione con un’impresa, sulla base di un’offerta presentata nel 2017.
L’impresa nel primo semestre 2021 ha installato due split per un importo di 3000 euro ciascuno e ha chiesto la compensazione dei maggiori costi sostenuti in base al Decreto Legge 73/2021, basandosi per tale richiesta sulla variazione percentuale del prezzo del gruppo refrigeratore, indicata nella tabella allegata al DM 11 novembre 2021.
L’allegato 2 di tale Decreto Ministeriale ha individuato per il gruppo refrigeratore relativamente all’anno 2017 un prezzo medio di 34.885,50 euro e un aumento dell’11,19% del prezzo per il primo semestre 2021.
In base alla formula contenuta nella Circolare del 25 novembre 2021, che ha fornito le modalità con cui calcolare gli aumenti, dopo aver sottratto il 10% di alea alla suddetta variazione del prezzo dell’11,19%, la percentuale dell’1,19% va applicata al prezzo medio del refrigeratore di 34.885,50 euro: si ottiene la cifra di euro 415,14, che, moltiplicata per i due split, dà come risultato 830,28 euro.
La Stazione Appaltante, ritenendo che in questo modo l’impresa riceverebbe una compensazione sproporzionata rispetto al costo sostenuto, ha chiesto se le parti possono accordarsi per quantificare diversamente l’entità della compensazione.
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Secondo il Ministero, il prodotto installato nel caso specifico dall’impresa, ossia due split di 3000 euro l’uno, è diverso da quello del gruppo refrigeratore presente nella tabella del DM 11 novembre 2021 del valore di 34.885,50 euro, che è un refrigeratore d’acqua con raffreddamento ad aria avente potenza frigorifera nominale di 79 kW.
Il Servizio Supporto Giuridico ha precisato che, qualora un materiale non sia compreso nell’elenco allegato al decreto, su di esso non si potranno applicare le compensazioni previste dalla norma.
L’elenco, pertanto, va considerato tassativo e non può essere ampliato per analogia ad altri prodotti o materiali simili.