Collaboratrice di Immobiliare.it
Pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere al dubbio di un contribuente, il quale si chiedeva se è possibile beneficiare del Superbonus 110% nel caso di lavori che prevedano l’accorpamento di due unità abitative.
Nello specifico, il contribuente intende acquistare due appartamenti che al momento costituiscono un piccolo condominio ma che, dopo l’intervento di ricostruzione, saranno uniti e diventeranno un’unica soluzione abitativa.
Sappiamo che le spese per gli interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio sono coperte dal Superbonus 110%, ma come la mettiamo in questo caso? Allo stato attuale, infatti, l’immobile è da considerarsi come un condominio, seppure costituito da solo due appartamenti con differenti proprietari (cosiddetto “condominio minimo”), ma dopo i lavori non lo sarà più.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 40 del 21 gennaio 2022, illustrata anche sulla rivista FiscoOggi.it, ha rassicurato il contribuente affermando che potrà beneficiare della maxi agevolazione. Ecco per quale motivo.
Nel rispondere al contribuente l’Agenzia delle Entrate cita la normativa di riferimento, ovvero l’articolo 119 del Dl “Rilancio”, dopodiché spiega che, ai fini del Superbonus 110%, “va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi”. Siccome all’inizio dei lavori l’edificio costituirà un condominio, spetta la detrazione.
Come abbiamo spiegato in precedenti articoli, la scadenza del Superbonus varia in base al beneficiario. Nel caso in esame, trattandosi di un condominio, la detrazione spetta fino al 31 dicembre 2025, seppure con aliquote differenti: 110% fino al 31 dicembre 2023, 70% fino al 31 dicembre 2024 e 65% per il 2025.