Collaboratrice di Immobiliare.it
Che ruolo ha l’IVA indetraibile nell’ambito del Superbonus 110% nel momento in cui il contribuente richieda lo sconto in fattura da parte dell’azienda? Questa la domanda di una società di costruzioni che si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per essere rassicurata sulle modalità di fruizione della detrazione fiscale da parte delle imprese che optano per la ricezione del credito d’imposta a fronte della richiesta da parte dei clienti.
Lo scorso 15 marzo l’Agenzia delle Entrate si è trovata a rispondere di quanto indicato nel comma 9-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio riguardante l’interpretazione dell’IVA non detraibile nel calcolo del totale complessivo rilevante ai fini dell’accesso al Superbonus 110%.
Il dubbio avanzato dalla società
di costruzioni, che ha interpellato per prima l’Agenzia su questa questione,
concerne l’impossibilità di determinare una cifra specifica sulla quale
misurare l’entità della detrazione superbonus dal momento che la percentuale di
IVA indetraibile su base pro-rata viene definita soltanto a fine anno, e quindi
successivamente al periodo in cui l’imprese deve calcolare e praticare lo
sconto in fattura.
A fronte di questa possibile problematica, l’Agenzia delle Entrate ha
rassicurato che, come riportato nel relativo comma attenzionato dalla società,
l’IVA indetraibile può essere inserita nella dichiarazione dei redditi relativa
all’anno d’imposta in cui è stato sostenuto il costo, dando così la possibilità
alle aziende del settore di usufruire del 110% relativo alle opere che
rispettano i requisiti per l’accesso al bonus.
È il Testo Unico delle imposte sui redditi a dare conferma di quanto affermato dall’Agenzia: al momento dello sconto in fattura la detrazione viene calcolata su base provvisoria in considerazione della percentuale di detrazione riferita all’anno precedente, così come chi ha appena aperto l’attività si baserà su un computo presunto che troverà conferma nel conguaglio di fine anno.
Per ciò che riguarda lo sconto in fattura, al netto del meccanismo aziendale pro-rata che si applica sia per operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’IVA sia per operazioni imponibili, il cliente potrà farne richiesta ma a riduzione potrà essere applicata in forma di sconto parziale non potrà, cioè, superare l’importo corrispettivo dovuto al netto dell’IVA.
Questo meccanismo, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, rimane valido solo per i lavori che rientrano nel Superbonus e non sono in alcun modo estesi ad opere di ristrutturazione riconducibili ad altri bonus erogati dal Governo.