Il decreto Sostegni-ter aveva introdotto il limite di un passaggio alla cessione dei crediti derivanti da Superbonus, bonus, ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus e sismabonus. L’obiettivo era quello di fermare le frodi ai danni dello stato. Di fronte alla protesta di imprese e professionisti che avevano pianificato lavori grazie alla cessione multipla dei crediti il Governo ha accolto la richiesta. I paletti introdotti dal decreto Sostegni-ter sono stati corretti con il Decreto Frodi.
La sovrapposizione di queste due norme ha creato dubbi nei
contribuenti, uno dei quali ha inviato
all’Agenzia la seguente domanda: “A seguito dell’entrata in vigore del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che
antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022)
hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la
cessione del credito?”. Prima di vedere la risposta dell’Agenzia, facciamo
chiarezza sulla normativa.
La normativa sulla cessione del credito
- Il decreto Sostegni-ter: ha introdotto, con l’articolo 28, comma 1, il limite di un passaggio per la cessione dei crediti. Il comma 2 ha introdotto una disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022. Il comma 3 ha previsto la nullità dei contratti stipulati violando le nuove disposizioni sulla cessione del credito.
- Il Decreto Frodi: entrato in vigore il 26 febbraio, ha abrogato il comma 1 dell’articolo 28 ed elevato il limite alle cessioni del credito fino ad un massimo di tre passaggi. Le due cessioni successive alla prima possono essere effettuate soltanto a favore di banche, intermediari finanziari e assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Il Decreto
Frodi, però, non ha toccato i commi 2 e 3 dell’articolo 28. Sono quindi rimasti
inalterati il periodo transitorio e le cause di nullità dei contratti.
Come funziona la cessione del credito
L’Agenzia
delle Entrate ha spiegato come funzionano la cessione del credito e lo sconto
in fattura a seconda della data in cui è stata comunicata la prima cessione.
Tutto dipende
quando la prima
cessione o lo sconto in fattura sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari e assicurazioni);
- dal 17 febbraio 2022, il credito può essere ceduto due volte ai soggetti qualificati;
- dal 17 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una volta a chiunque (jolly) e poi due volte ai soggetti qualificati;
Cessioni
successive alla prima
- In caso di cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte ai soggetti qualificati;
- in caso di cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio, il credito può essere ceduto due volte ai soggetti qualificati.
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