Collaboratrice di Immobiliare.it
Nel caso in cui un proprietario di casa volesse effettuare dei lavori di riqualificazione energetica ed edilizia, l’ammontare massimo delle agevolazioni fiscali a cui ha diritto si dovrà determinare in base al numero delle unità immobiliari. E nel conteggio si considerano anche le pertinenze, ma solo se collocate nello stesso edificio per il quale si vuole richiedere il bonus.
Poniamo l’esempio di un mini condominio con: due abitazioni, un cortile comune e un edificio accessorio nel quale sono ubicate due pertinenze (di proprietà di uno dei due condomini), che necessiti di miglioramenti sismici sulle parti comuni dell’edificio. Sarà possibile calcolare il limite di spesa per il Superbonus 110% solo in funzione delle due unità abitative.
Le pertinenze, in questo caso un’autorimessa e una cantina (appartenenti al coniuge del proprietario) autonomamente accatastate, non saranno prese in considerazione in quanto situate in un edificio diverso da quello oggetto dei lavori.
Quest’ultime strutture saranno demolite e ricostruite in sagoma con un salto di almeno tre classi di rischio sismico, non potranno quindi essere considerate in maniera unitaria rispetto al fabbricato principale.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 806 del 13 dicembre 2021, spiega che per gli interventi citati sulle pertinenze esterne all’edificio principale il contribuente potrà comunque usufruire del Superbonus, calcolato però, su un diverso limite di spesa.
A fronte di tutto ciò, nel caso preso in esame, per il calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per interventi su parti comuni del condominio, non devono essere considerate le pertinenze situate in un fabbricato separato da quello condominiale.
Nel concreto, per l’Amministrazione, il contribuente, in qualità di coniuge convivente del proprietario degli immobili interessati dall’intervento, potrà determinare la detrazione secondo due diversi parametri di spesa: