Giornalista
I tribunali ordinari e amministrativi sono oberati di fascicoli, denunce e inchieste che riguardano il campo dell’edilizia privata. Quali lavori rientrano nell’attività di edilizia libera? Quali no?
Per edilizia libera intendiamo quelle opere in casa per realizzare le quali non servono autorizzazioni come Cila, Scia o permesso di costruire, i cosiddetti titoli abilitativi. Ad esempio non serve alcun permesso, né comunicazione, per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria comprese le tinteggiature interne, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni, la sostituzione di porte e di impianti, purché senza innovazione.
E per le pavimentazioni esterne attraverso la posa di pietre, piastrelle, mattonelle e simili? Il 1° aprile 2022 il Tar (Tribunale amministrativo regionale) della Campania di Napoli, sezione II, ha emesso una sentenza che chiarisce rispetto a un tema che in passato si è prestato a dubbi, interpretazioni e numerose cause legali.
I giudici del Tar partenopeo hanno chiarito che la pavimentazione di un’area esterna ad un fabbricato, con lo scopo di migliorare l’estetica dell’area e la relativa fruizione, costituisce attività edilizia libera. I giudici amministrativi interpretano alla lettera l’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001. Questo Decreto del Presidente della Repubblica ha stabilito che per questa tipologia di interventi si intende “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (lett. e-ter); – le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (lett. e-quinquies)”.
Anche il Decreto del 2 marzo 2018, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il Glossario contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera, inserisce tra queste opere anche la “pavimentazione esterna e interna”, consistente in attività di “Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)” e al n. 44 i “gazebo, di limitate dimensioni, ovvero la loro Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento”. Dunque, anche gli arredi esterni (gazebo in plastica appoggiati al suolo, piscine smontabili, sedie e poltrone) rientrano in questo ambito di edilizia libera.
Il Testo Unico Edilizia (sempre del DPR del 2001) fissa anche l’indice di permeabilità della pavimentazione, vale a dire il rapporto ammissibile tra la superficie permeabili e quella di riferimento. Superato questo parametro occorre la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata). Qualora la nuova pavimentazione consistesse in una trasformazione rilevante, ci vorrebbe il permesso di costruire. Nel caso in cui, per esempio, questi lavori comportassero una trasformazione urbanistica del suolo ed un cambio della sua destinazione, o una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi.
Ci sono numerose sentenze dei Tar di varie regioni che definiscono quando occorre il permesso di costruire. Serve quando l’area pavimentata è pari a 30 metri quadrati, per una piattaforma in cemento sporgente, per realizzare una pavimentazione di 380 mq, per pavimentazioni in pietra locale estesa per 56 mq, per un’area esterna pavimentata di 8,50 x 8,50 m.