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Quando per una serie di ragioni non si vuole procedere ulteriormente con un contratto di acquisto di un bene o di un servizio si parla di disdetta o recesso.
Erroneamente si tende a usare indifferentemente i due termini come se fossero sinonimi, mentre invece hanno significati diversi e implicano, per essere effettuati, modalità diverse.
In grande sintesi si può dire: con il recesso si può interrompere un contratto prima della scadenza, mentre con la disdetta si intende non rinnovare più un contratto in scadenza.
Vediamo in dettaglio in cosa differiscono e con quali modalità si possono mettere in atto.
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Cos’è la disdetta?
È un atto teso a impedire il rinnovo di un contratto che scade a breve. La disdetta interrompe il rinnovo automatico di un contratto. Può essere un contratto di qualunque tipo compreso quello d’affitto.
Come si fa? Nel contratto che è stato stipulato ci sono le modalità per esercitare il diritto di disdetta e quindi evitare che avvenga il rinnovo automatico che in genere contiene l’obbligo di comunicare la disdetta entro un certo termine prima della scadenza del contratto. Va scritta una lettera che deve riportare i seguenti dati:
- dati della società e del contratto;
- generalità di chi scrive la disdetta; codice fiscale e recapito
- la dichiarazione di non voler più rinnovare il contratto dopo la scadenza;
- data e firma.
Va inviata come raccomandata con ricevuta di ritorno.
Cos’è il recesso?
Il diritto di recesso, contrariamento alla disdetta, interrompe un contratto in essere prima della sua scadenza.
È un diritto previsto dalla legge, in particolare dal Codice del consumo, dove vengono stabilite le condizioni secondo le quali può essere esercitato questo diritto.
Per esercitare questo diritto bisogna dichiarare alla controparte di voler interrompere il contratto, meglio se per iscritto specificando di quale contratto si tratta e le motivazioni.
Lo si manda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un messaggio, tramite Pec.