Collaboratrice di Immobiliare.it
Un cittadino si è rivolto all’Agenzia dell’Entrate in merito al Bonus prima casa under 36: il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per l’acquisto di un immobile all’asta.
Il soggetto interessato chiede conferma all’amministrazione finanziaria di potere richiedere, anche in questo specifico caso, dei benefici fiscali previsti dall’articolo 64, comma 7, Dl n. 73/2021 del decreto “Sostegni-bis” a favore di acquirenti prima casa che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età.
A tal dubbio, con la risposta n. 808 del 13 dicembre 2021, l’Agenzia risponde confermando che il regime speciale di questa agevolazione è applicabile anche se il trasferimento di proprietà avviene a seguito di un procedimento giudiziale.
Attenzione al calendario: è possibile godere della norma relativamente agli atti conclusi nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” e il 30 giugno 2022. Nel dettaglio l’agevolazione fornita dal Bonus Under 36 consiste nell’esenzione dalle imposte:
Oltre tutto ciò viene anche riconosciuto un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta per l’acquisto della prima casa di abitazione in relazione agli atti stipulati per il trasferimento di proprietà dell’immobile.
Ricapitoliamo in modo molto sintetico che possono usufruire del regime speciale i contribuenti che sono “under 36” al momento del rogito e che hanno un ISEE non superiore a 40mila euro annui.
Inoltre, precisa l’Agenzia, il possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione devono essere dichiarati dall’acquirente nell’ambito del giudizio affinché risultino nel provvedimento stesso. Ma è anche possibile fornire tali informazioni in un momento successivo purché sia entro la registrazione dell’atto.
In definitiva, il contribuente “under 36”, in linea con i requisiti necessari può beneficiare del bonus statale anche se acquista la sua “prima casa” all’asta.